Tribunale di Milano: separazioni consensuali e divorzi congiunti senza udienza
18 Maggio 2020
Al Tribunale di Milano, sezione famiglia, la speranza iniziale era quella di riprendere quanto prima l'attività giudiziaria in maniera tradizionale, smaltendo l'arretrato accumulato nei mesi di lockdown a partire dal mese di giugno. Visti i dati sanitari e nell'ottica di scongiurare il rischio di una ripresa dei contagi, il Presidente della Sezione IX del Tribunale di Milano ha riadattato la soluzione già prevista dal Tribunale di Vercelli (e via via dalla maggior parte dei Tribunali italiani). Accogliendo le istanze spontanee di parte dell'avvocatura, da oggi e sino almeno al prossimo 31 luglio, separazioni consensuali e divorzi congiunti saranno fatti senza la necessità della presenza fisica in Tribunale, così da coniugare "il diritto alla salute delle parti e l'interesse pubblico al contenimento della epidemia con le esigenze di tutela della famiglia".
Separazione consensuali. Per le procedure già radicate, i difensori dovranno depositare, 7 giorni prima della fissata udienza, a mezzo PCT: a) dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 711 c.p.c., della volontà di non riconciliarsi e di conferma delle condizioni di cui al ricorso, o eventuali nuove condizioni successivamente concordate; la dichiarazione potrà essere acquisita dall'avvocato da remoto (invio anche per mail della dichiarazione) con le modalità speciali ex art. 83 comma 20-ter d.l. 18/2020 convertito in l.27/2020, previste per la procura alle liti; b) verbale dell'udienza ex art. 711 c.p.c. integralmente compilato e bozza del decreto di omologa; c) modello Istat precompilato. Per le "nuove separazioni", invece, i documenti sopra indicati andranno allegati direttamente al ricorso. In entrambe le ipotesi sarà fissata un'udienza "virtuale", da cui decorreranno i termini per gli incombenti di Cancelleria e l'emissione del decreto di omologa. Nei 5 giorni precedenti l'udienza virtuale la parte potrà revocare il consenso alle condizioni della separazione, depositando dichiarazione di rinuncia (che, in analogia con quanto previsto per la rinuncia alla comparizione personale delle parti, dovrebbe poter essere acquisita dall'Avvocato sempre in modalità digitale, ex art. 83 d.l. 18/2020, cit.) Divorzi congiunti. (e analogamente, si ritiene, procedimenti congiunti per lo scioglimento dell'unione civile). Per i procedimenti già radicati, i difensori dovranno depositare, 7 giorni prima della fissata udienza, a mezzo PCT: a) dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza e di conferma delle volontà di divorziare alle condizioni come da ricorso e di rinuncia alla impugnazione della sentenza; b) verbale dell'udienza virtuale di divorzio congiunto; c) bozza della sentenza di divorzio; d) Modello Istat. Per le nuove procedure, invece, i documenti sopra indicati andranno allegati direttamente al ricorso. La procedura, mutatis mutandis, è la medesima prevista per le separazioni consensuali, ancorché per i divorzi non sia espressamente prevista la facoltà di revoca del consenso sulle condizioni in precedenza concordate. Sia per le separazioni sia per i divorzi congiunti, qualora emergano contrasti tra le condizioni concordate e l'interesse dei figli minori, il Tribunale potrà fissare udienza che si svolgerà secondo le modalità "da remoto". Il provvedimento nulla prevede di specifico per i provvedimenti in materia di figli minori "non matrimoniali", giacché da tempo (ovverosia prima dell'emergenza Covid), in caso di accordo tra i genitori, il Tribunale di Milano provvede in conformità agli stessi (sempre che le condizioni concordate corrispondano all'interesse dei minori) senza necessità di ulteriori incombenti o di udienza. Tutti i modelli dei documenti che l'Avvocato dovrà depositare sono reperibile sul sito del Tribunale di Milano sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. |