Specifiche tecniche e principio di concorrenza

Mahena Chiarelli
18 Maggio 2020

La violazione del principio di concorrenza, realizzata attraverso la prescrizione di determinati requisiti tecnici dei prodotti oggetto della fornitura, non può evincersi, a posteriori, dalla mera circostanza che un solo concorrente sia stato ammesso alla procedura, rendendosi invece necessario accertare, ex ante, se il requisito inserito nel bando fosse idoneo a identificare, nel mercato di riferimento, il solo prodotto commercializzato da tale azienda.

Il caso. La società ricorrente, esclusa da una gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di particolari sistemi diagnostici, lamentava come la prescrizione di uno specifico requisito tecnico del prodotto richiesto dal disciplinare risultasse limitativa del principio di concorrenza, posto che una sola ditta sarebbe stata in grado di offrirlo. Secondo la società, attraverso l'imposizione di quel peculiare requisito, la procedura aperta avrebbe, nella sostanza, assunto le vesti di una procedura negoziata tra la stazione appaltante e l'unico operatore economico in grado di fornire il prodotto richiesto.

La soluzione. Il Collegio, anzitutto, ha precisato che l'individuazione delle specifiche tecniche di una fornitura costituisce estrinsecazione di ampia discrezionalità amministrativa, purtuttavia assoggettata ai limiti propri di ogni azione amministrativa e, nel settore dei contratti pubblici, al generale principio di concorrenza, dal che deriva che l'Amministrazione procedente, in sede di elaborazione della lex specialis della gara, dovrà pertanto evitare di inserire requisiti che restringano in modo irragionevole la platea dei concorrenti ammessi, laddove l'irragionevolezza, censurabile dal G.A., risiede nell'individuazione di specifiche non rivolte al soddisfacimento di un effettivo bisogno, ma tendenti in via esclusiva a limitare ex ante gli interlocutori.

Calando tali coordinate nel caso di specie, il Collegio ha rilevato prioritariamente come la violazione della concorrenza non possa evincersi, a posteriori, dall'ammissione alla procedura di una sola azienda, rendendosi invece necessario accertare, ex ante, se il requisito inserito nel bando fosse idoneo a identificare, nel mercato di riferimento, il solo prodotto commercializzato da tale azienda.

Tuttavia, rilevando che la ricorrente non aveva fornito prove, dati o indicazioni (geografiche, dimensionali aut similia) volti a dimostrare le ragioni per cui altre imprese operanti nello stesso mercato – che la stazione appaltante aveva ritenuto in grado di assolvere la fornitura – sarebbero state impossibilitate ex ante a rispondere al bando, rendendo la concorrenza meramente teorica e non sostanziale, il Collegio ha concluso che la configurazione del bando non abbia determinato un'illegittima restrizione ex ante della concorrenza.

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