Il fatto che a singoli sub-parametri non venga associato specifico range di sub-punteggio non assurge a circostanza ostativa alla formulazione dell’offerta

Redazione Scientifica
14 Maggio 2020

La preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis di gara di sub-criteri di valutazione non risulta prevista in termini di doverosità né dall'art 86 del codice dei contratti pubblici, né dalle linee guida n. 2 dell'ANAC approvate nell'anno 2016...

La preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis di gara di sub-criteri di valutazione non risulta prevista in termini di doverosità né dall'art 86 del codice dei contratti pubblici, né dalle linee guida n. 2 dell'ANAC approvate nell'anno 2016 (aggiornate con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018), recanti indicazioni operative relativamente al procedimento di aggiudicazione della gare pubbliche sulla base del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Infatti la previsione di sub-criteri o sub-punteggi risulta indicata come mera facoltà riservata alla stazione appaltante all'art. 95, comma 8, del codice dei contratti pubblici; ne deriva che il mancato esercizio di detta facoltà non può costituire, in sé, indice di illegittimità della lex specialis della procedura di gara.

Il fatto che ai singoli sub-parametri (riportati nell'allegato 1 e connotati da un apprezzabile livello di dettaglio) non sia stato associato uno specifico range di sub-punteggio non può assurgere a circostanza ostativa alla formulazione dell'offerta, neppure sotto il profilo della difficoltà che ne è scaturita per il concorrente di conoscere ex ante su quali specifici (sub)elementi della offerta tecnica si sarebbero indirizzate le preferenze della stazione appaltante.

L'omessa articolazione di sub-parametri di attribuzione del punteggio corrisponde ad una impostazione finalizzata a combinare, in misura bilanciata, la necessità di indicare i contenuti minimi essenziali del servizio, senza limitare, con una predefinizione degli indici ponderali di preferenza, la varietà di soluzioni proponibili e, quindi, precludere il libero e proficuo confronto competitivo nella sua massima estrinsecazione, propria del criterio della maggiore vantaggiosità economica calibrato su una rilevanza preponderante della offerta tecnica su quella economica.

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