Applicabilità del “rito appalti” per le controversie relative a opere pubbliche realizzate da soggetti privati

Roberto Fusco
18 Maggio 2020

L'affidamento ad un privato della realizzazione di un'opera pubblica in base ad apposita convenzione implica il necessario esperimento del c.d. “rito appalti” previsto dall'art. 120 c.p.a., con l'effetto che il ricorso notificato successivamente al trentesimo giorno dalla piena conoscenza dell'affidamento deve ritenersi irricevibile.

La controversia in commento riguarda l'impugnazione del progetto definitivo di lavori di ristrutturazione di un incrocio stradale, consistente nella realizzazione di una rotatoria ad opera di un soggetto privato (finanziatore di un costruendo centro commerciale), che si è assunto il relativo onere attraverso la stipula di un'apposita convenzione con l'ente comunale competente.

I ricorrenti, esponendo di essere proprietari di un immobile sito al confine con l'esercizio commerciale di nuova costruzione e al margine della progettata nuova rotatoria, affermano di ricevere nocumento dal diverso assetto viario, impugnando la delibera di approvazione del progetto.

L'amministrazione resistente e la società controinteressata eccepiscono l'irricevibilità del ricorso notificato tardivamente rispetto al termine di trenta giorni previsto dall'art. 120 c.p.a. Infatti, la natura pubblica dell'opera in questione e la particolare struttura dell'affidamento della stessa (tramite convenzione e successiva approvazione del progetto presentato dal privato realizzatore) comporterebbe l'applicazione dei termini dimidiati dello speciale “rito appalti” per l'impugnazione dell'ultimo atto della procedura volta alla realizzazione dell'opera medesima.

In relazione a tale eccezione i ricorrenti obiettano che il provvedimento impugnato non rientrerebbe nei casi contemplati dall'art. 120 c.p.a., in quanto non vi sarebbe alcuna “procedura di affidamento” di lavori pubblici e, comunque, non sono stati pubblicati anche gli allegati progettuali alla deliberazione pubblicata, essendo venuta a mancare, quindi, la piena conoscenza dell'atto lesivo.

Il Collegio accoglie la formulata eccezione di tardività ritenendo che il giudizio debba seguire il rito fissato dall'art. 120 c.p.a., trattandosi dell'approvazione di un'opera pubblica con l'affidamento della sua esecuzione, in base a convenzione, ad una società privata che si è assunta il relativo impegno. L'opera, infatti, riguarda la viabilità comunale ed è a tutti gli effetti pubblica, rientrando in un programma comunale di interventi, finalizzato alla messa in sicurezza delle intersezioni stradali esistenti.Secondo il Collegio, peraltro, la qualificazione pubblicistica dell'opera non sarebbe smentita dal fatto che la stessa sia realizzata da una ditta privata, poiché l'esecuzione è affidata dal Comune in base ad una convenzione prevista dall'art. 20 del Codice, con l'osservanza dell'art. 80 in tema di requisiti di ordine generale dell'affidatario.

Quanto alla questione della “piena conoscenza”, il Collegio precisa che, con riguardo alla decorrenza del termine dalla pubblicazione della delibera, gli elaborati progettuali, pur non pubblicati anch'essi, sono tuttavia dettagliatamente elencati nella delibera stessa con l'indicazione dell'ufficio presso il quale sono conservati e dove sono visibili, oltre a ricordare che, avendo partecipato alle trattative per raggiungere un accordo con la società controinteressata su sollecitazione dell'amministrazione comunale, i ricorrenti avevano una precisa conoscenza del futuro assetto viario.

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