Sovraindebitamento: sì all’esdebitazione anche con soddisfazione parziale dei creditori privilegiati

Fabio Cesare
19 Maggio 2020

E' meritevole dell'esdebitazione il ricorrente che abbia richiesto il beneficio entro un anno dall'adozione del decreto di chiusura della liquidazione del patrimonio anche laddove i soli creditori privilegiati siano stati soddisfatti parzialmente...
Massima

E' meritevole dell'esdebitazione il ricorrente che abbia richiesto il beneficio entro un anno dall'adozione del decreto di chiusura della liquidazione del patrimonio anche laddove i soli creditori privilegiati siano stati soddisfatti parzialmente, mentre nulla sia rimasto ai chirografari.

Il caso

Dopo la chiusura della liquidazione del patrimonio con il pagamento dei creditori privilegiati fino al grado dall'art. 2753 c.c. (i contributi di assicurazione obbligatoria), il debitore ha chiesto l'accesso all'istituto di cui all'art. 14 terdecies l. 3/2012.

Il decreto del Tribunale brianzolo ha accolto la domanda nonostante i creditori privilegiati non fossero stati completamente soddisfatti e i chirografari non avessero ricevuto alcuna somma.

La questione giuridica e la soluzione

Il provvedimento glissa sulle numerose condizioni richieste dall'art. 14 terdecies l. 3/2012, ma supera le criticità emerse per l'applicazione della esdebitazione prevista nella legge fallimentare circa la natura e la percentuale dei crediti da regolare nella liquidazione del patrimonio per ottenere l'esdebitazione a norma dell'art. 14 terdecies primo comma lettera f).

Ricorrendo all'applicazione analogica dell'art. 142 l.f., il decreto in commento risolve la questione in senso favorevole al ricorrente, ammettendo l'accesso all'istituto nonostante il pagamento parziale di alcuni privilegiati e dei chirografari.

Osservazioni

La pronuncia in commento è una delle prime procedure di esdebitazione adottate sotto il regime della legge 3/2012. L'istituto, come noto, è accessibile solo dopo (almeno) quattro anni dall'apertura della liquidazione del patrimonio. Se si considera che la legge 3/2012 è rimasta a lungo inapplicata, fino all'adozione del DM 202/2014 che ha istituito gli OCC, e che i primi procedimenti sono stati rallentati nell'istruttoria precedente all'apertura dalle note incertezze applicative, è prevedibile che le prime richieste di esdebitazione siano state adottate nel corso del 2019, entro l'anno dalla chiusura delle prime liquidazioni del patrimonio aperte nel 2014 e chiuse nel termine minimo fissato dall'art 14 novies comma 5 l. 3/2012 in quattro anni.

L'art. 14 terdecies, primo comma, l. 3/2012 prevede che per ottenere la cancellazione dei debiti, il debitore

- abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo una adeguata collaborazione, adoperandosi per la corretta esecuzione delle operazioni;

- non abbia, in alcun modo, ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

- non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

- abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alla situazione del mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte d'impiego;

- non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati ex art. 16 della L. 3/2012.

- abbia soddisfatto creditori anteriori almeno in parte.

Il giudice rigetta la domanda se verifica che il sovraindebitamento si è originato da un ricorso al credito colposo e non proporzionato all'attività del debitore ovvero se verifica il compimento di atti in frode, evidentemente non emersi nell'istruttoria precedente all'apertura della liquidazione del patrimonio.

Il provvedimento finale dichiara inesigibili le obbligazioni concorsuali non soddisfatte con alcune eccezioni ex lege: gli obblighi di mantenimento e alimentari, da illecito aquiliano nonché le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti, i debiti fiscali oggetto di un accertamento successivo al decreto di apertura della liquidazione del patrimonio e fondati sulla conoscenza di elementi successivamente emersi.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio e implica la notifica a tutti i creditori, che sono autorizzati a contraddire, a impugnare e revocare in qualsiasi momento il provvedimento ove risulti solo successivamente che siano stati compiuti atti in frode ovvero vi siano nuove ragioni per considerare colposo il sovraindebitamento o non proporzionato l'accesso a credito che ha originato la crisi.

Il provvedimento di Monza focalizza il percorso motivazionale sulle percentuali di soddisfacimento dei creditori concorsuali che devono risultare soddisfatti “almeno in parte”: la legge non chiarisce se il soddisfacimento anche parziale riguardi i creditori chirografari o sia possibile ricorso per esdebitazione anche quando i creditori privilegiati siano stati pagati solo in parte dalla precedente procedura di liquidazione del patrimonio.

L'arresto in commento risolve l'apparente ambiguità richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia fallimentare: la Cassazione a sezioni unite ha ritenuto che in tema di fallimento dell'imprenditore individuale, l'esdebitazione può essere concessa anche ove i creditori privilegiati siano stati pagati in parte, secondo un apprezzamento da effettuarsi di volta in volta dal giudice di merito (Cass. SS.UU. 18 novembre 2011 n. 24214 e 24215 e successivamente Cass. 9767/2012, Cass. 16620/2016,).

La Suprema Corte argomenta facendo leva sull'eventuale irragionevolezza della lettura opposta: se si dovesse concedere l'esdebitazione soltanto alle procedure che hanno visto pagare i creditori chirografari, si frustrerebbero i principi della legge delega della riforma fallimentare del 2006 (art.1 comma 6 lett. a) n 13 legge 14 maggio 2005 n. 80), e si discriminerebbero i debitori che ottengono il beneficio tramite la cancellazione della società alla chiusura del fallimento (art. 118 l. fall.), tramite l'omologazione del concordato preventivo (art. 184 l.f.) o fallimentare (art. 135 l.f.)

Con l'applicazione analogica dei richiamati principi in tema di fallimento, l'arresto in commento si pone nel solco delle pronunce che avvicinano il sovraindebitamento ai principi del concorso, anticipando la riforma che colloca il sovraindebitamento e le procedure concorsuali all'interno del medesimo sistema.

L'accesso all'esdebitazione di diritto (art. 282 CCII) all'esito della liquidazione controllata, quale allotropo della liquidazione del patrimonio, diventa assai più semplice nella riforma, venendo meno alcune delle condizioni previste dall'attuale art. 14 terdecies l 3/2012 per l'accesso all'istituto.

Mentre gli effetti del provvedimento non saranno mutati, poiché l'esdebitazione trasformerà le obbligazioni concorsuali di tutti i crediti ammessi al passivo in obbligazioni naturali, al momento sembra espunto anche nel correttivo di prossima adozione ogni riferimento al pagamento dei creditori anteriori quale condizione per l'accesso all'istituto.

Non è dato comprendere dal provvedimento se il giudice abbia potuto verificare tutti gli altri requisiti fissati dall'art. 14 terdecies l. 3/2012, ma è significativo che la fonte di informazione per il giudicante sia ancora l'OCC, che è stato richiesto di una ulteriore relazione a beneficio dell'istruttoria necessaria per la verifica delle condizioni previste dalla legge.

Rimane assai significativo che il decreto in disamina abbia posto l'attenzione sulla necessità di notificare il provvedimento a tutti i creditori insinuati, perché possano eventualmente contraddire, come disposto dell'art. 14 terdecies, quarto comma, l. 3/2012. E ciò anche se è inverosimile che per importi tendenzialmente non significativi, i creditori concorsuali ritengano di dover prendere posizione una volta elaborato il lutto della perdita del credito, ormai spesato per il decorso del tempo.

Conclusioni

L'esdebitazione della legge 3/2012 rimarrà forse l'unico istituto ancora di rilievo dopo l'entrata in vigore della riforma, per effetto dell'onda lunga delle liquidazioni del patrimonio aperte sotto l'egida della precedente legge sul sovraindebitamento. Per questa ragione, il provvedimento in commento si rivela particolarmente lungimirante, poiché l'applicazione di principi uniformi tra esdebitazione a seguito del fallimento (tra poco liquidazione giudiziale) e a seguito della liquidazione dovranno avere la medesima regolamentazione, posto che i prossimi anni vedranno concedere le prossime esdebitazioni mentre il codice della crisi sarà ormai legge vigente, non si potrà predicare più una sostanziale differenza di fondo tra il sovraindebitamento e le (altre) procedure concorsuali.