Udienza telematica senza gli avvocati e profilo d’inammissibilità rilevato d’ufficio
19 Maggio 2020
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6 del d.l. n. 18/2020, l'udienza sia svolta telematicamente senza la partecipazione dei difensori, ove il giudice rilevi d'ufficio un profilo di inammissibilità dell'impugnazione, deve essere assegnare alle parti un termine non superiore ai 30 giorni per il deposito di memorie, riservando la decisione ad altra camera di consiglio.
In un contenzioso relativo al collocamento di un professionista all'interno di una graduatoria definitiva al termine di una procedura interna di selezione verticale, il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio un profilo di inammissibilità dei motivi aggiunti, che non ha potuto indicare alle parti all'udienza pubblica tenutasi il 12 maggio 2020 (ex art. 73, comma 3, c.p.a.) poiché tale udienza si è svolta in forma telematica senza che vi fosse la partecipazione dei difensori, come prescritto dall'art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18/2020, che ha previsto il passaggio in decisione senza che vi sia la discussione orale. |