L’illegittimità del bando non ha effetti caducanti ma meramente vizianti degli atti successivi di gara, quali le esclusioni e l’aggiudicazione
19 Maggio 2020
I profili di illegittimità del bando si riverberano sugli atti successivi - fra cui l'eventuale esclusione o quello finale di aggiudicazione - non con effetto caducante bensì viziante, dal che consegue l'onere di impugnazione degli atti stessi (con conseguente inammissibilità del ricorso avverso clausole escludenti del bando non seguito dall'impugnazione dell'aggiudicazione). |