La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite, passato a nuove nozze?
19 Maggio 2020
La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite, passato a nuove nozze?
Nel linguaggio comune, spesso, si utilizza soltanto il termine “pensione di reversibilità”, non facendo distinzione tra pensione di reversibilità e pensione indiretta. Ovviamente entrambe sono prestazioni economiche, di tipo previdenziale, erogate dall'INPS, che spettano – ove ne sussistano i requisiti previsti dalla legge – ai familiari superstiti, ma è doveroso specificare che si parlerà di pensione di reversibilità in caso di decesso del pensionato (per vecchiaia, anzianità o inabilità), mentre nel caso di un lavoratore assicurato si tratterà di pensione indiretta. La pensione di reversibilità costituisce così un'erogazione previdenziale che, alla morte del lavoratore pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. In particolare ne hanno diritto il coniuge, i figli e, a particolari condizioni, anche i nipoti, i genitori, i fratelli e le sorelle. Occorre ora soffermarsi sulla figura del coniuge. Innanzitutto è da precisarsi che dal 2016 deve essere equiparato al coniuge anche l'unito civilmente e, inoltre, che rientra nella categoria degli aventi diritto anche il coniuge divorziato. A tal proposito la legge 898/1970, così come modificata dalla l. n. 74/1987, prevede un importante effetto economico direttamente connesso al divorzio. Precisamente, il secondo comma dell'art. 9 della suddetta legge prevede espressamente che«in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza». Da questo inciso deriva, dunque, la risposta al quesito. L'ex coniuge divorziato ha diritto a percepire la pensione di reversibilità, ma solo se ricorrono congiuntamente tre presupposti previsti dalla legge: ● deve essere titolare di un assegno divorzile; ● non deve aver contratto nuove nozze; ● il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio. Cosa succede, quindi, se il coniuge superstite contrae nuove nozze o una nuova unione? In questo caso è revocata la pensione di reversibilità, ma è previsto comunque il diritto di ottenere – in base all'articolo 3 del d.lgs. n. 39/1945 e tramite apposita domanda all'INPS – un assegno di “buonuscita” una tantum, pari a due annualità della pensione di reversibilità stessa, corrispondente a 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio. Questa ipotesi è possibile anche in presenza di figli superstiti che percepiscono la quota parte di pensione.
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