Sub-criteri e sub-punteggi: obbligo o mera facoltà?

Valeria Zallocco
20 Maggio 2020

Non è obbligatorio individuare nella lex specialis di gara i sub-punteggi di valutazione dell'offerta tecnica. La circostanza che a singoli sub-parametri non sia stato associato uno specifico range di sub-punteggio non può assurgere a circostanza ostativa alla formulazione dell'offerta ed è volta a combinare l'esigenza dell'Amministrazione di indicare i contenuti minimi essenziali dell'appalto con quella di non limitare la varietà di soluzioni proponibili dai concorrenti.

La vicenda. Una stazione appaltante avviava una gara per l'affidamento del servizio di vigilanza, prevenzione incendi e gestione delle emergenze di un presidio ospedaliero, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare di gara individuava cinque macro-voci per l'attribuzione del punteggio e descriveva nel dettaglio le singole componenti di ogni macro-voce oggetto di valutazione. Tuttavia, a nessuna delle componenti descrittive di dettaglio era associato un sub-punteggio.

Un operatore economico lamentava l'illegittimità degli atti di gara giacché la mancata definizione di sub-criteri associati a sub-punteggi avrebbe condizionato la formulazione non solo dell'offerta tecnica, ma anche della proposta economica, rendendo l'offerente ignaro di cosa avrebbe potuto trovare il maggiore gradimento della stazione appaltante e di come i punteggi tecnici sarebbero stati attribuiti.

Il quadro normativo. Nessuna disposizione del Codice dei contratti pubblici obbliga la stazione appaltante a fissare i sub-criteri di valutazione dell'offerta nella lex specialis di gara. Infatti, l'art. 95, comma 8, c.c.p. indica quale mera facoltà della stazione appaltante la previsione di sub-criteri o sub-punteggi. Analogamente le linee guida n. 2 dell'ANAC sull'offerta economicamente più vantaggiosa si limitano a prevedere l'opportunità che nel bando di gara vengano indicati gli elementi o i criteri che saranno valorizzati per l'apprezzamento degli elementi e delle caratteristiche delle soluzioni tecniche proposte dai concorrenti.

La soluzione giuridica. Il Consiglio di stato ha affermato che la circostanza che ai singoli sub-parametri non sia stato associato uno specifico range di sub-punteggio non può assurgere a circostanza ostativa alla formulazione dell'offerta, neppure sotto il profilo della difficoltà che ne è scaturita per il concorrente di conoscere ex ante su quali specifici (sub)elementi della offerta tecnica si sarebbero indirizzate le preferenze della stazione appaltante. Si tratta, infatti, di un fattore di imponderabilità e aleatorietà in qualche misura comune a tutte le procedure selettive aventi ad oggetto servizi complessi non rigidamente pianificati a monte dai capitolati tecnici e che lascino margine alla libera iniziativa progettuale dei concorrenti.

In conclusione, il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie l'omessa articolazione di sub-parametri di attribuzione del punteggio ha corrisposto ad una impostazione finalizzata a rispondere, in misura bilanciata, alla necessità di indicare i contenuti minimi essenziali del servizio, senza limitare la varietà di soluzioni proponibili e, quindi, precludere il libero e proficuo confronto competitivo nella sua massima estrinsecazione.