D.l. “Rilancio”: nuove misure a sostegno alle famiglie e potenziamento di quelle esistentiFonte: DL 19 maggio 2020 n. 34
22 Maggio 2020
Nel Decreto “Rilancio” (d.l. 19 maggio 2020, n. 34, G.U. del 19 maggio 2020, n. 128) sono contenute una serie di misure a sostegno delle famiglie italiane che, per un lato rinnovano alcuni interventi del “Cura Italia”, per altro verso introducono altri strumenti di sostegno ai genitori lavoratori fornendo supporto economico per alcune situazioni che createsi a seguito sia della chiusura delle scuole, (con conseguente necessità di gestione domestica dei figli minori), sia a seguito delle numerose casistiche di forte contrazione reddituale di periodo dei genitori lavoratori. Il sostegno alla liquidità familiare viene realizzata non solo attraverso la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, ma anche con nuovi strumenti come il “Reddito di Emergenza” destinato ai nuclei familiari più in difficoltà nonché stanziamenti volti ad estendere le tutele sociali, affinché l'impatto dell'emergenza non pesi eccessivamente sulle situazioni di maggiore vulnerabilità. - L'indennità per congedo parentale speciale (per figli da 0 a 12 anni o senza limiti di età per figli disabili) viene estesa tale possibilità di congedo, rispetto all'ordinario: l'art. 72 prevede infatti che tra il 5 marzo ed il 31 luglio 2020 i genitori, (anche affidatari), di figli fino a 12 anni o invalidi, possano fruire complessivamente di 30 giorni, (15 ulteriori rispetto al Cura Italia), sia per i dipendenti del settore privato, che di quello pubblico. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, subordinatamente alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Non si applica il limite di età della prole ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata. - Il diritto di astensione dal lavoro per genitori con figli minori di 16 anni, previsto dall'art. 72 senza corresponsione di indennità e contribuzione figurativa, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. - Il voucher baby-sitting viene aumentato a 1.200 euro (in quanto usufruibile su due mesi), come alternativa al congedo parentale. - Novità anche la possibilità di erogazione diretta al richiedente (invece dell'erogazione tramite “Libretto Famiglia”), del bonus baby-sitting, in caso di iscrizione comprovata a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, o altri servizi socio-educativi per l'infanzia e ricreativi anche per la prima infanzia. - Per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell'emergenza, il voucher baby-sitting per figli minori fino a 12 anni, viene portato da 1.000 a 2.000 euro (in quanto utilizzabile su due mesi).
2. Rafforzamento delle tutele sociali - Vengono nuovamente integrati i permessi ex legge 104/92: estensione di ulteriori 12 giorni dei permessi retribuiti ex L.104/92, (normativa per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa). I dodici giorni aggiuntivi sono usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 e si aggiungono ai tre giorni di permesso mensile già previsti dalla legge, per un totale di quindici giorni totali per i due mesi citati. - Ulteriormente modificata le condizioni per lo “smart working”: l'art. 90 del DL prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dal lavoro o che non vi sia genitore non lavoratore), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato. - Sospensione dei licenziamenti: l'art. 80 estende a cinque mesi il termine già previsto dal decreto “Cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi; sono inoltre sospese le procedure in corso. - Potenziamento dei Fondi per l'assistenza e i servizi per le disabilità: l'art. 104 del DL, destina 150 milioni complessivi per il potenziamento dell'assistenza, dei servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19. - Finanziamento centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa: l'art. 105 del DL, destina 150 milioni al fondo per le politiche della Famiglia, con particolare destinazione di risorse ai Comuni affinché possano:
3. Novità in materia di protezione del reddito - Il “Reddito di Emergenza”: l'art 82 del decreto “Rilancio” introduce questa nuova forma di sostegno straordinariaalle famiglie in difficoltà, a causa dell'emergenza sanitaria. Sarà erogato dall'INPS un sostegno per i mesi di maggio e giugno 2020, in due quote, con un valore, per ciascuna rata, compreso fra 400 e 800 euro (elevato fino a 840 euro a famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza). -Requisiti delle famiglie per aver diritto al sostegno:
Il “REM” non è compatibile:
4. Misure per il turismo: il Tax credit vacanze L'art. 176 del decreto introduce un “bonus” a sostegno delle spese turistiche riservato a nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Il bonus è utilizzabile dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2020 per acquistare servizi di strutture ricettive imprenditoriali (hotel, residence, case vacanze) nonché bed&breakfast e agriturismi che siano in regola con la normativa turistico ricettiva nazionale. Il tax credit potrà essere utilizzato da un'unica persona nel nucleo familiare ed ammonta a 150 euro per nuclei composti da una sola persona, 300 euro per le coppie, 500 euro per famiglie di 3 o più componenti. Il bonus vacanze è fruibile per il 20% come credito d'imposta detraibile dalla dichiarazione dei redditi e per l'80% come sconto sul soggiorno che la struttura ricettiva, l'agenzia viaggi o il tour operator potranno detrarre dal primo versamento di tasse disponibile. Le condizioni per la fruizione sono:
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