La sanzione pecuniaria comminabile ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 163/2006 va commisurata sulla base del valore del solo lotto aggiudicato

Redazione Scientifica
22 Maggio 2020

Nel caso di divisione della gara in lotti, che – come noto – integra tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura che si conclude con un'aggiudicazione, e a fronte della...

Nel caso di divisione della gara in lotti, che – come noto – integra tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura che si conclude con un'aggiudicazione, e a fronte della possibilità di aggiudicarsi un solo lotto, il valore contrattuale, cui l'ANAC deve commisurare la sanzione pecuniaria comminabile ai sensi dell'art. 6, comma 8, d. lgs. n. 163/2006, non può che essere quello relativo al lotto aggiudicato e non anche quello degli altri lotti, a cui la ricorrente non poteva comunque aspirare. Di conseguenza, l'aver parametrato la sanzione sul valore dell'intero appalto costituisce violazione del principio di proporzionalità.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.