La prova dell'individuazione di un collegamento sostanziale tra imprese può basarsi su indizi da valutare nel loro insieme

25 Maggio 2020

Ai fini dell'individuazione del collegamento sostanziale tra imprese i relativi indizi devono essere valutati nel loro insieme per riscontrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a legittimare la sanzione. Per tale fattispecie, la valutazione operata dalla stazione appaltante circa l'unicità del centro decisionale postula l'astratta idoneità della situazione a determinare un accordo sulle offerte, non essendo necessario che l'alterazione del confronto concorrenziale si sia in concreto realizzata.

Il caso. La sentenza trae origine dalla procedura di gara bandita dal Comune di Salerno per l'affidamento di alcuni servizi di manutenzione.

La lex specialis, in particolare, prevedeva un importo complessivo dell'appalto, salvo poi disporre la divisione in lotti e precisando, altresì, che pur potendo presentare più di un'offerta, i concorrenti si sarebbero potuti aggiudicare massimo un singolo lotto.

Un operatore economico partecipava per tre lotti omogenei, risultando aggiudicatario di uno di essi.

In seguito, tuttavia, la stazione appaltante disponeva l'esclusione della predetta società per il ritenuto collegamento sostanziale, ex art. 2359 c.c., con altro concorrente in gara, pure aggiudicatario di un altro dei tre lotti in questione.

Ne conseguiva la relativa segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale, previa comunicazione di avvio, dava luogo al procedimento ex artt. 80, comma 12, e 213, comma 13, d.lgs. 50 del 2016, irrogando all'interessata la sanzione pecuniaria di € 2.000,00, commisurandola all'intero valore dell'appalto in otto lotti e disponendo la sanzione interdittiva dalla partecipazione a gare e alla stipula di contratti di mesi tre, con relativa annotazione nel casellario informatico presso la stessa Autorità.

Avverso tale provvedimento sanzionatorio la suddetta società esclusa proponeva ricorso chiedendone l'annullamento, contestando – per quel che qui rileva – la fondatezza delle conclusioni circa la sussistenza della situazione di collegamento sostanziale paventata.

Presupposti per il collegamento sostanziale ex art. 80, co. 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016. Il TAR del Lazio, pur accogliendo il ricorso sul punto dell'incongruità della sanzione irrogata dall'ANAC, ha, comunque, accertato la sussistenza del profilo del collegamento sostanziale tra l'impresa esclusa e un altro operatore partecipante alla gara.

Infatti, secondo il giudice di primo grado, l'Autorità avrebbe adottato la sanzione sulla base di specifici e circostanziati indici concreti, riportati nel provvedimento impugnato, che avrebbero costituito idonei presupposti ai fini dell'esclusione exart. 80, co. 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016.

Nel caso di specie, il TAR ha rinvenuto le caratteristiche dell'unicità del centro decisionale in ragione della sussistenza di intrecci parentali tra gli organi rappresentativi e i soci delle società concorrenti, contiguità di sede, identiche modalità formali di redazione delle offerte e strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi. Sono infondate, pertanto, le censure della ricorrente volte a contestare i singoli indici surrichiamati e accertati sia dalla stazione appaltante sia dall'ANAC che li hanno, invece, valutati unitariamente.

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