L’accesso agli atti mediante sola visione può bilanciare diritto alla difesa e riservatezza

Simone Abrate
26 Maggio 2020

In materia di accesso agli atti di pubbliche gare, l'interesse alla riservatezza (commerciale o di terzi), pur destinato a soccombere a fronte del diritto di difesa, è tuttavia suscettibile di essere valorizzato permettendo l'accesso ai documenti non già con la più invasiva forma dell'estrazione di copia, bensì mediante la semplice presa visione.

Il caso. A riscontro di un'istanza di accesso agli atti presentata ex art. 53 del Codice, la stazione appaltante ha consegnato all'istante la documentazione attinente alla comprova dei requisiti dell'aggiudicataria coperta in parte da omissis, consentendo poi allo stesso istante la sola visione integrale di tali documenti(nella specie si tratta di cedolini, fatture, certificazioni delle Agenzie delle Entrate, curricula, titoli di studio, attestati di frequenza, lettere di incarico, consuntivi orari e turni di lavoro).

La soluzione del Tar Lombardia. L'istante ha presentato al Tar Lombardia domanda ex art. 116 c.p.a. per ottenere, a scopi difensivi, la documentazione integrale senza omissis.

Il Tar Lombardia ha ritenuto infondata tale domanda di accesso, ritenendo che l'operato della stazione appaltante abbia contemperato le diverse esigenze di difesa dell'istante, da un lato, e di riservatezza del controinteressato dall'altro lato.

Secondo il giudice amministrativo, infatti, la visione è una modalità di ostensione degli atti che consente, per l'appunto, di operare un ragionevole bilanciamento degli opposti interessi in gioco, senza che il diritto di difesa risulti compromesso.

Invero, la visione degli atti consente comunque la formulazione di pertinenti censure rimettendo al giudicante la valutazione in ordine alla necessità di una più ampia discovery, mediante l'esercizio dei poteri istruttori.

In altre parole, l'interesse alla riservatezza (commerciale o di terzi), pur destinato a soccombere a fronte del diritto di difesa, è tuttavia suscettibile di essere valorizzato consentendosi l'accesso ai documenti non già con la più invasiva forma dell'estrazione di copia, bensì mediante la semplice presa visione (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sent. 6 maggio 2020, n.745).

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