Legittima la produzione tardiva (per mero errore) dell'offerta economica sottoscritta digitalmente entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte

27 Maggio 2020

E' legittima la decisione assunta dalla S.A. di consentire all'operatore economico la produzione tardiva (per mero errore) dell'offerta economica sottoscritta digitalmente entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte, come dimostrabile in termini di certezza assoluta mediante il report dell'ente certificatore della firma digitale.

Il caso. Un operatore economico ha contestato l'aggiudicazione di un appalto, avente ad oggetto il servizio di noleggio di autovetture con autista, in quanto la stazione appaltante, invece di escludere direttamente la ditta aggiudicataria dalla gara, per non aver sottoscritto digitalmente l'offerta economica, ha attivato il soccorso istruttorio, che in tesi non avrebbe dovuto essere disposto, trattandosi di vizio afferente all'offerta economica escluso dall'ambito applicativo dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.

La soluzione. Il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto in quanto il file corrispondente all'offerta economica, sebbene effettivamente non caricato tempestivamente sulla piattaforma, era stato scaricato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della aggiudicataria nel termine di presentazione delle offerte. Il sistema della firma digitale adottato, infatti, ha permesso di individuare con certezza il momento preciso in cui detta firma è stata apposta al documento a cui si riferisce.

Peraltro, è stata comprovata dall'aggiudicataria la perfetta corrispondenza di contenuto tra busta economica caricata a video ed il documento.pdf munito di firma digitale. Sul punto, il T.A.R. richiama l'orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui, quando la procedura telematica preveda sicuri elementi da cui desumere la riconducibilità dell'offerta all'autore, sussiste l'interesse dell'amministrazione a non escludere un concorrente che sia identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi comunque acquisiti alla procedura (cfr. Consiglio di Stato, Sez, III, 19 marzo 2020, n. 1963).

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