La notifica dell'impugnazione proposta pochi secondi dopo la scadenza del termine

Yari Fera
28 Maggio 2020

La regola della scindibilità soggettiva della notificazione è applicabile, a seguito di Corte cost. 75/2019, anche alla notifica con modalità telematiche e dunque, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies D.L. 179/2012, opera in favore del notificante, a condizione pur sempre che la ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma prima delle ore 24 del giorno rilevante ai fini di causa.
Massima

La regola della scindibilità soggettiva della notificazione è applicabile, a seguito di Corte Cost. 75/2019, anche alla notifica con modalità telematiche e dunque, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies D.L. 179/2012, opera in favore del notificante, a condizione pur sempre che la ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma prima delle ore 24 del giorno rilevante ai fini di causa.

Il caso

Contro una sentenza di appello veniva proposto ricorso in Cassazione che veniva notificato alla controparte a mezzo PEC, con generazione della prima ricevuta (c.d. ricevuta di accettazione) alle ore 00:00:29 e della seconda ricevuta (c.d. ricevuta di avvenuta consegna) alle ore 00:00:42 del giorno successivo a quello di scadenza dell'impugnazione.

La questione

Quando e su quale base si perfeziona la notifica per il notificante? È tardivo il ricorso quando la notifica viene effettuata a distanza di pochi secondi dalla scadenza del termine?

Le soluzioni giuridiche

Per risolvere il caso sottoposto alla sua valutazione, la Corte di Cassazione ricostruisce la disciplina attualmente vigente in materia di notifica telematica.

In questa direzione, viene evidenziato in primo luogo che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16-septies D.L. 179/2012 e dell'art. 3-bis, co. 3 L. 53/1994, la giurisprudenza riconosce che la notificazione a mezzo PEC “richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21,00 (…) si perfeziona alle ore 7:00 del giorno successivo”.

Questa regola subisce tuttavia un temperamento a favore del notificante per effetto della pronuncia di cui a Corte Cost. 75/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies D.L. 179/2012: tale pronuncia – ricorda la Cassazione – ha infatti affermato come “la regola della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione sia applicabile (…) anche alla notifica con modalità telematiche, e dunque (…) essa operi in favore del notificante”.

Tuttavia, affinché si applichi il c.d. principio di scindibilità, la pronuncia in commento chiarisce come “occorr[a] pur sempre che la ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma prima delle ore 24 del giorno rilevante ai fini di causa”.

Nel caso di specie, poiché la ricevuta di accettazione è stata generata quando era già iniziato il giorno successivo a quello di scadenza dell'impugnazione, “non si può dire che la richiesta di notifica con modalità telematiche sia avvenuta dunque l'ultimo giorno utile, e sia pur oltre le ore 21,00 con applicazione (…) della regola di efficacia del giorno seguente solo per il destinatario della notifica”.

Su questa base, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per tardività della sua proposizione.

Osservazioni

La decisione in commento riguarda un'ipotesi residuale, relativa al caso di notifica dell'impugnazione effettuata a brevissima distanza (30 secondi nel caso di specie) dallo spirare dell'ultimo giorno utile per proporre impugnazione.

La soluzione di ritenere tardivo il ricorso, apparentemente rigida, è condivisibile.

In questo senso, è utile anzitutto ripercorrere la disciplina relativa alla notifica telematica, ed in particolare il profilo della c.d. scindibilità degli effetti della notifica in relazione all'art. 147 c.p.c. che ha dato luogo ad ampio contrasto giurisprudenziale risolto solo recentemente dalla Corte costituzionale.

L'art. 3-bis, co. 3 L. 53/1994, sulla scorta del c.d. principio di scissione degli effetti della notifica elaborato dalla giurisprudenza costituzionale (tra gli altri, Corte cost. 477/2002; Corte cost. 28/2004 e Corte cost. 3/2010), distingue il momento in cui la notifica telematica si considera perfezionata per il mittente e per il destinatario.

Così, per chi effettua la notifica, quest'ultima si perfeziona quando viene generata la c.d. ricevuta di accettazione (operativamente, la prima PEC), mentre per il destinatario il perfezionamento della notifica avviene con la generazione della c.d. ricevuta di avvenuta consegna (la seconda PEC).

Il profilo di maggiore criticità ha riguardato il rapporto dell'art. 3-bis, co. 3 L. 53/1994 con l'art. 16-septies D.L. 179/2012, il quale, nel richiamare espressamente l'art. 147 c.p.c., estende anche alle notifiche telematiche i limiti orari, 7.00-21.00, fissati da quest'ultima previsione, con l'effetto che la notifica effettuata dopo le 21:00 ma prima delle 24:00 si considera perfezionata alle ore 7:00 del giorno successivo.

In relazione al rapporto tra le due norme, la giurisprudenza si è chiesta se il principio di scissione degli effetti della notifica potesse condurre ad una interpretazione dell'art. 16-septies tale per cui il superamento dei limiti orari di cui all'art. 147 c.p.c. posticipasse alle 7.00 del giorno successivo il perfezionamento della notifica solo nei confronti del destinatario e non anche nei confronti del notificante.

Sul punto, non ritenendo possibile interpretare l'art. 16-septies D.L. 179/2012 nel senso sopraindicato (i.e. perfezionamento posticipato solo per il destinatario e perfezionamento al giorno dell'effettuazione della notifica per il mittente), la Corte di Appello di Milano con ordinanza del 16 ottobre 2017 aveva rimesso alla Corte costituzionale la valutazione della legittimità costituzionale di tale norma, in particolare rispetto ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza nonché in relazione al diritto di difesa del notificante, ritenuto limitato in modo irragionevole e sproporzionato. In pendenza della decisione della Corte Costituzionale, la giurisprudenza di legittimità aveva invece escluso profili di incostituzionalità della norma in esame, interpretando la norma nel senso che la posticipazione del perfezionamento al giorno successivo valesse legittimamente sia per il mittente sia per il destinatario della notifica (cfr. ad es. pronunce gemelle di cui a Cass. 31206 e 31209/2017 e Cass. 7079/2018).

Con sentenza n. 75/2019, la Corte Costituzionale ha accolto l'impostazione della Corte di Appello di Milano, rilevando che “la fictio iuris” di differire al giorno seguente gli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 trovi giustificazione rispetto al destinatario, di cui deve essere tutelato il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica. Diversamente, nei confronti del mittente, una tale limitazione impedirebbe “di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno”. Sulla base di questo e di altri argomenti, la Corte costituzionale ha quindi dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 16-septies D.L. 179/2012nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”.

Successivamente, la stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto come “risulta[sse] superata, in forza della recente pronuncia di incostituzionalità, la [propria] precedente giurisprudenza (…) che aveva ritenuto (…) che ‘In tema di notificazione con modalità telematica, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies , conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo'” (Cass. 4712/2020).

In questo quadro, e per quanto qui rileva, è agevole notare come sia stata la stessa Corte costituzionale nella pronuncia di cui sopra a ricordare come sia regola generale e pacifica quella per cui ai fini dell'art. 155 c.p.c. il termine scade “allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno”. Superata la mezzanotte, ha inizio anche processualmente un nuovo giorno, con l'effetto che se il precedente giorno era l'ultimo utile per proporre impugnazione, l'impugnazione proposta a partire dalle 00:00 del giorno successivo dovrà essere considerata tardiva.

Una tale conseguenza può essere evitata solo se la parte che incorre nella decadenza possa dimostrare la non imputabilità del ritardo così ottenendo la rimessione in termini (ad es. per aver subito il giorno della scadenza del termine un guasto al sistema informatico che ha impedito di effettuare tempestivamente la notifica telematica).

Fuori da questa ipotesi, non può esserci uno scostamento al principio dell'improrogabilità dei termini che risponde infatti ad esigenze di certezza e di sistema tra cui, con specifico riferimento ai termini di impugnazione, soddisfare la necessità del deflusso spedito del processo.

Nel caso di specie, non risulta che sia stato invocato l'istituto della rimessione in termini né sia comunque stata dimostrazione delle ragioni del ritardo, talché la Corte di Cassazione non ha potuto che ritenere tardivo il ricorso proposto quando ormai era infruttuosamente spirato l'ultimo giorno utile.