Il principio di (“maggior”) equivalenza nella comparazione tra due offerte tecniche

28 Maggio 2020

Il principio di equivalenza può trovare applicazione con riferimento al prodotto che, tra i due, più si avvicina - per esclusione e secondo una comparazione tecnica - a quello posto a base di gara.

Il caso e la questione al vaglio del Collegio. Nell'ambito di una gara di forniture sanitarie, la società seconda classificata impugnava l'aggiudicazione disposta in favore di altro operatore economico sollevando una serie di censure. Tra queste, il ricorrente lamentava che la Commissione di gara non avrebbe escluso il concorrente aggiudicatario per aver offerto un prodotto privo dei requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico. Costituitasi in giudizio, la società prima classificata - con ricorso incidentale - censurava per le medesime ragioni l'offerta tecnica della seconda classificata insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso principale e la conferma dell'aggiudicazione disposta in suo favore. Pertanto, stante la natura preminentemente tecnica della questione, il TAR disponeva una verificazione al fine di accertare se entrambi i prodotti offerti (quello del ricorrente principale e quello del ricorrente incidentale) fossero conformi, equivalenti ovvero “migliorativi” rispetto a quello posto a base di gara.

L'esito della verificazione ed il giudizio sulla maggiore equivalenza di uno dei prodotti. All'esito dell'indagine condotta, il verificatore accertava che pur soddisfacendo i requisiti minimi previsti dal CSA, entrambe le offerte risultavano parzialmente carenti in due requisiti differenti e quindi - da un punto di vista squisitamente comparativo – potevano considerarsi equivalenti. Tuttavia, il tecnico incaricato rilevava che la carenza riscontrata sul requisito della società seconda classificata aveva un rilevante impatto negativo sulla economicità della soluzione a tal punto da rendere migliorativa – a contrario – quella della società aggiudicataria.

Le conclusioni del Collegio. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l'equivalenza funzionale - quale legittima espressione della discrezionalità tecnica dell'amministrazione - permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, risponde al principio del favor partecipationis, trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara (o da parte dei concorrenti) ed opera in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica. Sulla scorta di tale principio, e condividendo le risultanze della verificazione in merito alla “maggiore equivalenza” del prodotto offerto dall'aggiudicataria rispetto a quello offerto dalla seconda classificata, il Collegio ha rigettato il ricorso principale confermando le determinazioni della Commissione di gara in merito all'aggiudicazione già disposta.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.