D.u.r.c. negativo e revoca dell’autorizzazione al subappalto

Redazione Scientifica
26 Maggio 2020

È sufficiente il rilascio di d.u.r.c. della Cassa edile attestante la sussistenza di omissioni contributive del subappaltatore al momento della...

È sufficiente il rilascio di d.u.r.c. della Cassa edile attestante la sussistenza di omissioni contributive del subappaltatore al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto a consentire alla stazione appaltante di revocargli l'autorizzazione, per aver riscontrato la non veridicità della dichiarazione del possesso di un requisito di ordine generale, e di segnalarla all'A.n.a.c. ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico. Infatti, la norma per cui la decadenza dell'autorizzazione al subappalto può essere pronunciata solo a condizione che vengano rilasciati due d.u.r.c. negativi consecutivi e che sia acquisita una relazione attestante lo stato di esecuzione dei lavori costituisce eccezione alla regola generale del possesso, senza soluzioni di continuità, del requisito della regolarità contributiva per tutta la durata del sub appalto, inclusa la fase dell'esecuzione, applicabile solo alle fattispecie in cui il subappaltatore abbia effettivamente iniziato l'esecuzione delle opere autorizzate.

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