Cancellazione del volo aereo e mancata partecipazione al funerale del genitore: al passeggero spetta il risarcimento del danno «esistenziale»?

Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
29 Maggio 2020

Quali conseguenze risarcitorie derivano dalla cancellazione di un volo aereo che impedisca al passeggero la partecipazione alle esequie di un familiare?
Massima

In caso di cancellazione del volo aereo, il passeggero non ha diritto al risarcimento del danno «esistenziale» per non aver potuto partecipare alle esequie funebri del padre, non avendo da ciò subìto alcun grave e apprezzabile nocumento.

Il caso

Un passeggero conveniva davanti al giudice di pace una compagnia aerea, chiedendone la condanna al pagamento dei danni, patrimoniali ed extra-patrimoniali, patiti a causa della cancellazione del volo aereo. La sistemazione su altro volo, partito due giorni dopo, non gli aveva comunque consentito di partecipare alle esequie funebri del padre, da qui la presunta configurabilità anche di un pregiudizio di tipo «esistenziale».

Si costituiva la convenuta offrendo il pagamento di alcune delle poste risarcitorie reclamate dall'attore, tra cui la compensazione pecuniaria per volo cancellato ai sensi del Reg. CE n. 261/2004.

Il giudice di pace accoglieva la domanda attorea limitatamente a quei danni patrimoniali che il vettore aereo si era offerto di ristorare.

Il passeggero impugnava la sentenza per ottenere la liquidazione delle residue poste risarcitorie.

La questione

Quali conseguenze risarcitorie derivano dalla cancellazione di un volo aereo che impedisca al passeggero la partecipazione alle esequie di un familiare?

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza in commento il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello, a conferma integrale della decisione di primo grado, ha ritenuto palesemente infondate le domande del passeggero, rigettandole e condannandolo al rimborso delle spese di lite a favore della compagnia aerea, oltre al pagamento del contributo unificato di cui all'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012 , in aggiunta dell'art. 13 comma quater del testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002).

Con specifico riguardo al reclamato pregiudizio di tipo «esistenziale» per la mancata partecipazione al funerale del padre, il giudice di secondo grado ha ritenuto che «il danno patito non solo non attribuisce alcun risarcimento non essendo conseguenza di reato ma peraltro neppure ha recato grave nocumento allo stato psichico dell'attore».

A tal proposito viene richiamata la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 26972/2008, secondo cui è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di diritti costituzionali inviolabili, a condizione che la lesione sia grave (nel senso che superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dal dovere inderogabile di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. ) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o, addirittura, nella lesione di diritti del tutto immaginari). Questo il principio enunciato dal Supremo Consesso: «Non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale» (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Resp. civ. e prev. 2009, 1, 38 s.m., nota di Monateri, D&G online 2008 ).

Per il Tribunale l'appellante – che non ha «patito alcun peggioramento della qualità di vita e felicità di vivere» per non aver potuto partecipare alle esequie funebri del genitore – «non ha diritto al risarcimento anche perché la cancellazione di un volo non è reato» (sempre in termini di esclusione di un'ipotesi di reato in un caso di prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non aveva prestato al passeggero l'assistenza prescritta dall'art. 9 del Reg. CE n. 261/2004 , cfr. Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2015, n. 12088).

Osservazioni

L'impossibilità di dare un ultimo saluto a una persona cara partecipando alla celebrazione del suo funerale, tanto più se si tratta di un genitore, può essere indubbiamente motivo di rammarico, rincrescimento o, addirittura, arrecare un'intima sofferenza, senza tuttavia integrare, per ciò solo, un danno non patrimoniale risarcibile.

La sentenza in commento richiama i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, facendo propri i principi cristallizzati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 26972/2008 : al di fuori dei casi determinati dalla legge, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona, concretamente individuato, è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale, sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.

Per quanto qui rileva, alla cancellazione di un volo aereo può conseguire, oltre alla compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004 , la liquidazione dei soli pregiudizi concretamente ed effettivamente subiti dal passeggero in conseguenza di tale cancellazione, senza poter accordare alcun risarcimento quando non siano lesi in modo grave diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati. Tra questi possibili pregiudizi sono ricompresi quelli attinenti agli aspetti dinamico-relazionali della vita del passeggero, che è dunque legittimato ad avanzare la relativa richiesta risarcitoria.

E così, in caso di volo cancellato o lungamente ritardato, la domanda di ristoro dei pregiudizi derivanti dalla mancata partecipazione a una cerimonia, a fortiori alle esequie funebri di uno stretto familiare, va incontro ai richiamati limiti di risarcibilità.

La gravità dell'offesa è un requisito necessario per l'ammissione al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di specifici diritti inviolabili, potendosi in tal caso ravvisare un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.

Costituisce ormai ius receptum che il filtro della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo quando sia superata una soglia minima di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 cit. ); il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost. , impone difatti a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza (tra le più recenti, Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2017, n. 15349; Trib. Milano, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7281).

Anche in caso di lesione di diritti inviolabili della persona il danno non è mai "in re ipsa", ma costituisce danno conseguenza, che il richiedente ha l'onere di allegare e dimostrare, anche con ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.

In conformità alle regole generali della tutela risarcitoria non patrimoniale, che il giudice di pace ha osservato nel decidere il caso sottoposto al suo esame, è stato, dunque, negato il diritto al risarcimento vantato dall'appellante: la mancata partecipazione alle esequie funebri del padre, sebbene abbia costituito uno dei riflessi negativi della cancellazione del volo aereo, non ha dato luogo alla liquidazione dell'importo reclamato dal passeggero a titolo di danno «esistenziale».

Guida all'approfondimento

Carlo Breggia, Responsabilità della compagnia aerea per ritardo nel trasporto passeggeri, Ridare.it (21 Giugno 2019);

Elena D'Alessandro, Domanda di compensazione e di risarcimento del danno derivante dalla cancellazione e dal ritardo di voli, Ridare.it (18 Novembre 2019);

Elena D'Alessandro, Volo ritardato di tre o più ore: ricorso contro il vettore aereo per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, Ridare.it 8 (Aprile 2020);

Andrea Ferrario, Danno da vacanza rovinata: il caso del ritardato rientro, Ridare.it (16 Marzo 2016);

Redazione Scientifica, Assente al funerale del padre per colpa di un volo cancellato: esclusa la risarcibilità del danno, Ridare.it (9 Gennaio 2020);

Redazione Scientifica, Risarcimento per ritardo del volo: al passeggero basta la prova del contratto di viaggio, la dimostrazione del corretto adempimento spetta al vettore, Ridare.it (8 Febbraio 2018);

Redazione Scientifica, Ritardo dovuto a verifiche non necessarie dell'aereo: sì al risarcimento dei passeggeri, Ridare.it (30 Giugno 2017).

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