Sulla facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara

Redazione Scientifica
29 Maggio 2020

Il potere discrezionale della stazione appaltante di non aggiudicare la procedura di gara, è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza con l'essenziale contrappeso...

Il potere discrezionale della stazione appaltante di non aggiudicare la procedura di gara, è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza (solo tra le ultime, si vedano T.A.R. Abruzzo, Pescara, 7 febbraio 2020, n. 50; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12 settembre 2019, n. 10901), con l'essenziale contrappeso di una motivazione adeguata ed in grado di considerare anche l'affidamento della prima classificata in ordine alla possibile aggiudicazione della procedura. Tale soluzione si pone perfettamente in linea con le fonti normative che regolamentano la materia (al proposito, si vedano l'abrogato art. 81, 3° comma del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed il vigente art. 95, 12° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

L'azione risarcitoria per responsabilità precontrattuale (avanzata dall'impresa concorrente alla gara non aggiudicata) deve essere decisa sulla base dei principi enunciati dall'importante intervento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui in particolare, deve trovare applicazione la precisazione relativa alla necessità, ai fini dell'integrazione della fattispecie risarcitoria, “che l'affidamento incolpevole (del privato) risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà…(e) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo” (Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5, punto n. 51 lett. a) e b).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.