Cosa accade se dopo l'esecuzione di un testamento ne viene rinvenuto un altro differente?
28 Maggio 2020
Nell'ipotesi di una successione testamentaria, quale disciplina trova applicazione se dopo l'esecuzione di un testamento viene rinvenuto, dopo un certo lasso temporale, un ulteriore testamento che disciplina diversamente i diritti successori degli eredi?
Prima di entrare nel merito, occorre premettere alcune regole di funzionamento successorio: -il testamento può sempre essere revocato dal testatore (art. 679 c.c.); -il testamento successivo prevale su quello anteriore (art. 682 c.c.); -chi è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un Notaio per la pubblicazione (art. 620 comma 1, c.c.); -avvenuta la pubblicazione il testamento ha esecuzione (art. 620 comma 4, c.c.), di modo che i soggetti ivi contemplati possono legittimamente esercitare i diritti loro attribuiti. Ciò detto, può capitare che solo dopo la pubblicazione di un testamento si scopra l'esistenza di uno successivo tale da revocare, in tutto o in parte, quello precedente: per quanto detto sopra, lo stesso dovrà essere pubblicato e prevarrà su quello anteriore. Detta “sovrapposizione” non crea particolari problemi se i soggetti indicati nel testamento antecedente non abbiano ancora accettato l'eredità, dato che la presenza del testamento successivo li avrà privati di ogni prerogativa successoria; ove - invece - gli eredi abbiano già accettato l'eredità, la precedente situazione successoria viene “travolta”. La condotta cui sono tenuti i beneficiari del testamento antecedente verso quelli del testamento successivo varia da caso a caso: in questa sede potranno fornirsi indicazioni di massima in base alle ipotesi più frequenti nella prassi, mentre per una riposta dettagliata al quesito è indispensabile la comparazione dei due testamenti. Caso dell'istituzione successiva di un diverso erede Esempio: nel testamento anteriore erede è nominato Tizio, mentre in quello successivo Caio. Ecco che Tizio dovrà restituire i beni a Caio, in quanto non ha più titolo per possederli e/o per disporne. Ove, invece, Tizio dovesse aver nel frattempo alienato i beni ereditati a Mevio occorre distinguere tra due fattispecie:se ricorrono i presupposti di cui all'art. 534 c.c. (l'onerosità dell'acquisto di Mevio; buona fede di Mevio; in caso di immobili o mobili iscritti in pubblici registri, priorità della trascrizione dell'acquisto ereditario di Tizio e dell'acquisto a favore di Mevio rispetto alla trascrizione dell'acquisto ereditario/domanda giudiziale a favore di Caio): Mevio farà salvo il suo acquisto, mentre Tizio sarà obbligato a restituire a Caio il prezzo ricevuto o se il prezzo è ancora dovuto, Caio subentrerà nel credito verso Mevio;se non ricorrono i presupposti di cui all'art. 534 c.c.: Mevio dovrà restituire i beni a Caio, in quanto non ha più titolo per possederli. Caso dell'attribuzione successiva di nuovi legati. Esempio: nel testamento anteriore erede è nominato Tizio e viene lasciata a Tizia la somma di euro 100.000, mentre in quello successivo - senza che vengano intaccate nè l'istituzione ereditaria di Tizio né il legato a Tizia - viene lasciata a Caio la somma di euro 100.000. L'art. 483 c.c., a tutela di Tizio che aveva accettato un'eredità ignorando che vi fosse un lascito a favore di Caio tale da diminuire la consistenza dell'asse ereditario, detta le seguenti regole: a) Tizio non può “pentirsi” ed impugnare la propria accettazione che, dunque, resta pienamente valida ed efficace; b) Tizio non è tenuto a soddisfare il legato di Caio se non entro il valore dell'asse ereditario o, ove Tizio fosse un legittimario, entro il valore della quota di legittima; c) se l'asse ereditario o la presenza della legittima non consentono di soddisfare integralmente il legato di Caio, dovrà essere in proporzione ridotto anche il legato a favore di Tizia. Adempimenti fiscali da assolvere in ogni caso. Ai sensi dell'art. 28 comma 6, d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 dovrà essere presentata alla competente Agenzia delle Entrate una dichiarazione di successione sostitutiva (se vi è solo mutamento dei soggetti) o integrativa (se vi è anche l'applicazione di ulteriore imposta). |