Le Sezioni Unite sulla retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare

Redazione Scientifica
01 Giugno 2020

In ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p. deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee.

In ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p. deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee.

Così le Sezioni Unite Penale con l'informazione provvisoria n. 9/20 del 28 maggio.

La questione controversa di cui si sono occupate le Sezioni Unite Penali riguarda se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., debba essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare ed impugnandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, oppure computando l'intera durata, anche se relativa a fasi non omogenee.
Ebbene, la Cassazione ha affermato che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p. deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee.