La Consulta elimina l'automatismo della revoca della patente di guida per soggetti sottoposti a misure di prevenzione
01 Giugno 2020
Dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159/2001, il Giudice delle Leggi assegna al prefetto la verifica della necessità e/o opportunità della revoca a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare.
Così la Corte Costituzionale con la sentenza n. 99/20, depositata il 27 maggio.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (nuovo codice della strada) per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost., nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159/2001 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), è stata sollevata da diversi giudici di merito. Nello specifico, viene censurato l'automatismo della revoca prefettizia della patente di guida per i soggetti summenzionati, meccanismo che potrebbe impedite di fatto all'interessato lo svolgimento di un'attività lavorativa lecita per il periodo in cui è sottoposto alla sorveglianza speciale (TAR Marche, ordinanza n. 356/19). È stato inoltre sottolineato dal Tribunale ordinario di Cagliari (ordinanza 243/2019) il contrasto con il principio di uguaglianza e la sproporzionalità ed irragionevolezza della norma che comporta una forte limitazione della libertà di circolazione con conseguente lesione del diritto al lavoro. Anche il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato la questione con due successive ordinanze di contenuto identico (nn. 30 e 31/2020).
Riuniti i giudizi, la Consulta ha ritenuto fondata la questione. Con la successiva pronuncia n. 24/20 lo stesso comma 2 dell'art. 120 c.d.s. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale».
Richiamati tali precedenti, la Corte sottolinea che ragioni analoghe ricorrono con riguardo alla questione in esame. In particolare, posta la diversa gravità delle ipotesi delittuose in cui può essere emessa la misura di prevenzione - da reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale – ovvero anche «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose», risulta evidente l'irragionevolezza del meccanismo automatico previsto dalla norma censurata. Tale meccanismo potrebbe anche « innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla «ricerca di un lavoro» che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011». La norma viene dunque dichiarata incostituzionale nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159/2011. Precisa la Consulta che «il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga».
Fonte: Diritto e Giustizia |