Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione ex art. 149 cod. ass.: il conducente responsabile è litisconsorte necessario?
04 Giugno 2020
Massima
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 d.lgs. n. 209/2005, promossa dal danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione, il conducente del veicolo danneggiante è litisconsorte necessario del processo. Il caso
In seguito ad un incidente stradale avvenuto tra due veicoli il danneggiato cede il credito ad una carrozzeria che cita in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma l'impresa di assicurazione del veicolo danneggiato, ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005, al fine di ottenere il risarcimento del danno cedutogli. Il Giudice di pace rigetta la domanda e compensa le spese di lite. Il Tribunale di Roma, adito dalla carrozzeria, con sentenza 29 gennaio 2018 n. 2020 rigetta l'appello ed osserva che correttamente il primo giudice ha ritenuto che: - il contratto di assicurazione stipulato dal danneggiato con l'impresa di assicurazione convenuta in giudizio prevedeva, con clausola espressa, la non cedibilità a terzi dei crediti derivanti dal contratto; - l'impresa di assicurazione, inoltre, aveva informato la carrozzeria di tale limitazione della garanzia, che non poteva comunque ritenersi vessatoria. La carrozzeria propone ricorso per cassazione avverso tale pronuncia affidato a due motivi: - con il primo lamenta che nel processo erroneamente non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente responsabile del sinistro; - con il secondo lamenta che il giudice di merito ha erroneamente applicato una clausola contrattuale nell'ambito di un rapporto che trae origine da una responsabilità extracontrattuale. La Suprema Corte con ordinanza 6 marzo 2020 n. 6406: - accoglie (a sorpresa) il primo motivo di ricorso; - dichiara assorbito il secondo; - cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La questione
La questione giuridica è esclusivamente processuale ed è la seguente: chi è il responsabile del danno litisconsorte necessario del processo nell'azione diretta promossa dal danneggiato (o dal cessionario del suo credito) nei confronti della propria impresa di assicurazione, ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005? Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte con una premessa sistematica: - richiama una sua precedente decisione (Cass. civ., 20 settembre 2017 n. 21896, confermata da decisioni successive), alla quale dichiara di voler dare continuità, che ha ritenuto che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, d.lgs. n. 209/2005; - richiama, altresì, un'altra sua precedente decisione (Cass. civ., 16 marzo 2018 n. 6644) che ha ritenuto che ove risulti integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario - non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. La Suprema Corte, pertanto - rilevato che la carrozzeria ha agito nella sua qualità di cessionaria del credito (del danneggiato) nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo danneggiato, ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005, ma, tuttavia, ha omesso di convenire in giudizio il conducente responsabile, che è litisconsorte necessario del processo - cassa la sentenza impugnata per violazione del principio del litisconsorzio necessario e rimette il processo innanzi al giudice di primo grado. Osservazioni
La decisione in commento non è condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che il conducente responsabile è litisconsorte necessario del processo e non può essere considerato un motivato revirement della S.C. in materia. Queste le ragioni.
L'art. 23, primo alinea, l. n. 990/1969 (oggi abrogato dall'art. 354, comma 1, d.lgs. n. 209/2005) prevede(va) che nell'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione deve essere chiamato nel processo anche “il responsabile del danno”. L'art. 144, comma 3, d.lgs. n. 209/2005 (in cui è confluito l'abrogato art. 23, primo alinea, l. n. 990/1969) prevede, analogamente al passato, che nell'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione deve essere chiamato nel processo anche “il responsabile del danno”. Entrambe le norme non indicano espressamente chi sia il responsabile del danno litisconsorte necessario del processo e, pertanto, al fine della sua individuazione deve farsi necessariamente riferimento all'intero ordinamento.
L'art. 2054 c.c., applicabile sia alla circolazione dei veicoli che alla navigazione dei natanti da diporto (artt. 47, comma 1, l. n. 50/1971 e 40, comma 1, primo alinea, d.lgs. n. 171/2005), individua vari soggetti responsabili della circolazione dei veicoli e natanti quali: - il conducente, secondo la disposizione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c.; - il proprietario, secondo la disposizione di cui all'art. 2054, comma 3, primo alinea, c.c.; - o, in vece di quest'ultimo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, secondo la disposizione di cui all'art. 2054, comma 3, secondo alinea, c.c. L'art. 91, comma 2, C.d.S., a sua volta, individua accanto ai predetti soggetti un altro responsabile della circolazione dei veicoli, sempre in vece del proprietario: il locatario. L'art. 40, comma 2, d.lgs. n. 171/2005, a sua volta, individua accanto ai predetti soggetti un altro responsabile della navigazione dei natanti, sempre in vece del proprietario: il locatario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore.
In questo contesto normativo l'art. 23, primo alinea, l. n. 990/1969, ha dato luogo, in passato, a molteplici questioni interpretative in relazione all'esatta individuazione del soggetto responsabile del danno. La giurisprudenza di merito, così, negli anni successivi all'introduzione della legge sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli e natanti, si è sbizzarrita ed ha sostenuto le tesi più disparate ed, in modo particolare, ha affermato che il responsabile del danno era da individuarsi (senza alcuna presunzione di esaustività o completezza): - nel solo “responsabile civile assicurato”, senza alcun'altra specificazione e, quindi, senza chiarire se tale soggetto fosse da identificare con il contraente della polizza, con il proprietario del veicolo danneggiante o con tutti i soggetti, direttamente o indirettamente beneficiari del contratto di assicurazione e, in quanto tali, assicurati (Pret. Roma, 31 dicembre 1971, in Ass. 1973, II, 2, 34); - nel solo danneggiante, al fine di consentirgli di far valere le proprie ragioni, ma senza chiarire chi fosse effettivamente il litisconsorte necessario del giudizio (Trib. Milano, 7 novembre 1978, in Ass. 1979, II, 2, 214; Pret. Lecce, 2 febbraio 1974, in DPA 1974, 347); - nel solo contraente e, cioè, esclusivamente in chi aveva stipulato il contratto di assicurazione (Trib. Roma, 2 giugno 1980, in RGCT 1980, 392); - sia nel proprietario che nel conducente del veicolo danneggiante, qualora non si identificassero nel medesimo soggetto (Trib. Monza, 10 gennaio 1983, in Giust. civ. 1983, I, 2118; App. Milano, 12 marzo 1979, in RGCT 1979, 661; App. Firenze, 16 maggio 1978, in DPA 1979, 100); - alternativamente, in uno qualsiasi dei responsabili della circolazione ex art. 2054 c.c. e, cioè, a scelta dell'attore, conducente o proprietario del veicolo danneggiante, in quanto il litisconsorzio previsto dalla normativa speciale aveva natura e funzione meramente processuale e non produceva conseguenze sul piano sostanziale, ove il carattere solidale dell'obbligazione fatta valere dal danneggiato faceva sì che quest'ultimo conservasse la facoltà di scegliere quale dei responsabili civili in solido evocare in giudizio (Trib. Napoli 8 giugno 1981, AGCS 1981, 693; Trib. Napoli 16 giugno 1979, AGCS 1980, 60; Trib. Napoli 25 settembre 1975, AGCS 1976, 209); - nel solo proprietario del veicolo danneggiante (App. Catania 7 aprile 1982, in Ass. 1984, II, 2, 17; App. Milano 24 giugno 1980, in AGCS 1980, 758; Trib. Catania 16 maggio 1980, in DPA 1981, 195; Trib. Torino 26 aprile 1980, in RCP 1980 563; Pret. Cosenza 28 febbraio 1979, in AGCS 1979, 698; Pret. Casamassima 10 febbraio 1978, in AGCS 1978, 255, in Ass. 1978, II, 2, 251 e in AC 1978, 324); - nel solo conducente del veicolo danneggiante (Trib. Roma 12 novembre 1984, in Ass. 1985, II, 2, 44, in Foro it. 1985, I, 272, in RGCT 1985, 562, in AGCS 1985, 910 e in RCP 1985, 261).
La questione, vista la difformità delle soluzioni prospettate dai giudici di merito, è arrivata inevitabilmente innanzi al giudice di legittimità ove, nel giro dello stesso anno (1981), sono state sostenute tre contrapposte tesi.
Secondo una prima tesi, il litisconsorte necessario del giudizio era da individuarsi alternativamente, a scelta dell'attore, in uno dei comproprietari o nel conducente del veicolo danneggiante. A fondamento di detta tesi sono state, sostanzialmente, poste le seguenti argomentazioni: - pur essendovi responsabilità solidale tra i comproprietari o il conducente del veicolo, l'attore-danneggiato ben può chiamare in giudizio uno solo dei corresponsabili; - nell'azione diretta esperita dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione il litisconsorzio necessario tra corresponsabili (comproprietari o conducente del veicolo) è del pari da escludere; - l'art. 23 l. n. 990/1969, infatti, che utilizza, in maniera significante, la parola “responsabile” al singolare, impone soltanto la chiamata di almeno uno dei corresponsabili, che può anche non essere l'autore del danno (Cass. civ., 10 gennaio 1981 n. 206).
Secondo una seconda tesi, il litisconsorte necessario del giudizio era da individuarsi sia nel proprietario che nel conducente del veicolo danneggiante. A fondamento di detta tesi sono state, sostanzialmente, poste le seguenti argomentazioni: - il legislatore, con la locuzione “responsabile del danno” adottata, ha chiaramente voluto riferirsi a tutti i soggetti obbligati, insieme all'impresa di assicurazione, al risarcimento dei danni subiti da terzi per effetto della circolazione stradale; - il legislatore, pertanto, ha inteso riferirsi ai soggetti che sono tenuti a rispondere patrimonialmente delle obbligazioni da fatto illecito originato dalla circolazione dei veicoli e, perciò, sia al proprietario del mezzo, anche se al momento del sinistro non era alla guida, sia al conducente non proprietario (Cass. civ., 15 settembre 1981 n. 5101).
Secondo una terza tesi, il litisconsorte necessario del giudizio era da individuarsi nel solo proprietario del veicolo danneggiante. A fondamento di detta tesi, con una prima decisione, sono state, sostanzialmente, poste le seguenti argomentazioni: - l'art. 23 l. n. 990/1969, ove impone, nel caso di azione diretta del danneggiato verso l'impresa di assicurazione, la chiamata in giudizio del “responsabile del danno”, si riferisce al responsabile civile assicurato o al responsabile soggetto all'obbligo dell'assicurazione e, cioè, al proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo o natante; - la norma, pertanto, non determina necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti di persone diverse, pur se solidalmente responsabili, come il conducente non proprietario del veicolo o natante (Cass. civ., 28 novembre 1981 n. 6333). Sempre a fondamento di detta tesi, con una seconda decisione, sono state, sostanzialmente, poste le seguenti argomentazioni: - l'art. 23 L. n. 990/1969, imponendo la chiamata in giudizio del “responsabile del danno”, si riferisce esclusivamente al proprietario del veicolo assicurato, e non a tutti i soggetti tenuti al risarcimento ex art. 2054 c.c. ovvero ad uno qualsiasi dei medesimi; - ciò essenzialmente per la ratio di siffatto litisconsorzio necessario, volto a rafforzare la posizione processuale dell'impresa di assicurazione la quale non soltanto ottiene, con la necessaria partecipazione al giudizio del proprietario-assicurato, un accertamento della responsabilità a lui opponibile nell'ambito dello stesso giudizio, ma, in ipotesi di rigetto dell'azione diretta del danneggiato nei suoi confronti, in un eventuale nuovo processo instaurato dal primo nei confronti del proprietario-assicurato, può far valere l'accertamento contenuto nella precedente sentenza nei confronti del proprio assicurato, ove questi lo tragga in giudizio per esserne garantito a norma dell'art. 1917, comma 3, c.c. (Cass. civ., 24 maggio 1982 n. 316).
Il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici della S.C., complicato dalle stesse soluzioni prospettate in cui rientravano tutte le tesi interpretative astrattamente possibili, hanno reso necessario ed indifferibile l'intervento delle Sezioni Unite che, pochi anni dopo, hanno affermato il principio secondo cui il responsabile del danno litisconsorte necessario del processo è da individuarsi nel solo proprietario del veicolo (Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 1984 n. 4055). A fondamento di detta tesi sono state, sostanzialmente, poste le seguenti argomentazioni: - l'art. 23 l. n. 990/1969 ha stabilito un litisconsorzio necessario, in deroga al principio generale della facoltatività del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali; - tale deroga richiede, però, la necessaria partecipazione al giudizio soltanto dell'unico soggetto che è parte del rapporto giuridico obbligatorio dedotto nel giudizio medesimo; – tale soggetto non può che essere individuato nel proprietario-assicurato, dato che soltanto lui è titolare di interessi, attivi e passivi, in relazione al contratto di cui è parte; - il litisconsorzio non può estendersi al conducente in quanto, anche se tale soggetto gode indirettamente dei benefici del contratto stipulato dal proprietario del veicolo, resta comunque estraneo al titolo contrattuale obbligatorio in base al quale viene esercitata l'azione diretta, non dovendo, pertanto, essere evocato in giudizio; - la ratio della norma risiede nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'impresa di assicurazione attraverso la necessaria partecipazione del proprietario-assicurato, al fine di rendere opponibile l'accertamento, positivo o negativo, della sua responsabilità, nello stesso o in altro giudizio; - l'eventuale estensione obbligatoria dell'accertamento, nello stesso processo, al conducente, non soddisfa alcuna delle esigenze processuali tipiche dell'istituto del litisconsorzio necessario, in quanto la presenza del conducente potrebbe tutt'al più produrre effetti sul piano probatorio, in ordine all'accertamento della responsabilità nel sinistro, peraltro del tutto estranei alle finalità dell'istituto del litisconsorzio.
Negli anni successivi, anche nella vigenza dell'art. 144 d.lgs. n. 209/2005, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, si è sostanzialmente uniformata alla decisione delle Sezioni Unite su indicata ed ha costantemente affermato che il “responsabile del danno”, litisconsorte necessario del processo tanto in primo grado che nei successivi eventuali gradi di giudizio, è il solo proprietario del veicolo danneggiante (Cass. civ., Sez. Un., 5 maggio 2006 n. 10311; conf., tra le tante e più di recente, Cass. civ., 8 aprile 2020 n. 7755; Cass. civ., 14 ottobre 2019 n. 25770; Cass. civ., 12 settembre 2019 n. 22726; Cass. civ., 22 novembre 2016 n. 23706; Cass. civ., 10 giugno 2015 n. 12089; Cass. civ., 2 dicembre 2014 n. 25421; Cass. civ., 13 novembre 2014 n. 24187).
La giurisprudenza di legittimità, anzi, proprio nella vigenza del d.lgs. n. 209/2005, ha affermato che la previsione del litisconsorzio necessario con il responsabile del danno (da individuarsi nel solo proprietario del veicolo danneggiante) ha portata generale e, pertanto, si applica in tutte le ipotesi di azione diretta e, pertanto, non solo in quella c.detta ordinaria (o tradizionale) prevista dall'art. 144 d.lgs. n. 209/2005, ma anche in quelle previste sia dall'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 in favore del trasportato, sia dall'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 nel caso di risarcimento diretto (Cass. civ., 2 dicembre 2014 n. 25421 che è il leading case; conf. Cass. civ., 31 maggio 2019 n. 14887; Cass. civ., 9 maggio 2019 n. 12226; Cass. civ., 20 settembre 2017 n. 21896 che ha affrontato per la prima volta funditus il problema in relazione all'azione diretta ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005; Cass. civ., 11 aprile 2017 n. 9276; Cass. civ., 8 marzo 2017 n. 5805; Cass. civ., 22 novembre 2016 n. 23706; Cass. civ., 9 ottobre 2015 n. 20374).
Personalmente non condivido l'estensione della previsione del litisconsorzio necessario con il responsabile del danno, prevista espressamente nella sola azione diretta prevista dall'art. 144 d.lgs. n. 209/2005, anche alle altre azioni dirette previste sia dall'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 in favore del trasportato, sia dall'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 nel caso di risarcimento diretto, che, invece, non lo prevedono espressamente, ma non è questa la sede per esporre il mio dissenso. Ma se il responsabile del danno litisconsorte necessario del processo è stato motivatamente individuato, nell'azione diretta prevista dall'art. 144 d.lgs. n. 209/2005, nel solo proprietario del veicolo danneggiante e tale previsione del litisconsorzio necessario ha portata generale, deve convenirsi che anche nelle altre azioni dirette su indicate (artt. 141 e 149 d.lgs. n. 209/2005) il responsabile del danno litisconsorte necessario del processo è il solo proprietario che, tra l'altro, è anche l'unico che può essere agevolmente individuato in base ai pubblici registri (Cass. civ., 28 ottobre 2015 n. 21925; Cass. civ., 2 dicembre 2014 n. 25421; Cass. civ., 22 maggio 2007 n. 11885; Cass. civ., 8 febbraio 2006 n. 2665; Cass. civ., 24 febbraio 1998 n. 1976), salvo le specifiche eccezioni espressamente previste dalla legge tra le quali risulta espressamente contemplata l'ipotesi dell'autovettura concessa in leasing, in cui litisconsorte necessario è il solo utilizzatore (art. 91 C.d.S.).
La decisione della S.C. in commento, pertanto, seppur da un lato ha correttamente ritenuto (rispetto ai suoi precedenti) che anche nell'azione diretta prevista dall'art. 149 D.lgs. n. 209/2005 vada chiamato in causa il responsabile del danno quale litisconsorte necessario del processo, dall'altro lato ha erroneamente e per certi versi incredibilmente e sorprendentemente individuato tale responsabile nel conducente e non nel proprietario del veicolo danneggiante. Ma tale assunto, per quanto costantemente affermato dalla stessa S.C. anche nel suo massimo consesso da oltre sette lustri ed innanzi riassunto, è errato. Tale decisone, pertanto, non costituisce e non può costituire un revirement della S.C. in materia in quanto: - non persuade; - non dà conto dei suoi precedenti specifici; - non motiva il suo discostamento da tali precedenti.
I principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e del giusto processo che deve avere una durata ragionevole (art. 111 Cost.) impongono la predisposizione di misure idonee ad evitare, per quanto possibile, i mutamenti di giurisprudenza nell'interpretazione e nell'applicazione di disposizioni soprattutto processuali ed il protrarsi, per tale ragione, dei conflitti giurisprudenziali. Autorevole dottrina già da tempo ha affermato che «il giudice, il quale sa che scopo della sua funzione non è di risolvere eleganti problemi teorici per amor della scienza, ma di portare certezza giuridica nei conflitti di interessi che insorgono nella vita pratica, comprende che, specialmente in certe vexatae quaestiones di diritto processuale…una giurisprudenza costante è preferibile, nell'interesse dei privati, a una giurisprudenza giusta» (P. Calamandrei, La Cassazione civile – vol. II, in M. Cappelletti (a cura di), Opere giuridiche, vol. VII, Morano, Napoli, 1976, 67). Tale assunto - che pare un auspicio - è ancor oggi quanto mai attuale e, pertanto, in caso di mutamento giurisprudenziale è auspicabile che: - in primis vengano rispettate le regole ed, in particolare, la norma di cui all'art. 374, comma 3, c.p.c. - nel testo modificato dall'art. 8 d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 - che prevede che se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso; solo che tale norma - non rispettata dalla S.C. nella decisione in commento - è priva di sanzione e, pertanto, se una sezione semplice muta un orientamento pur consolidato e condiviso anche dalle Sezioni Unite, non v'è alcun rimedio processuale; - in secundis l'overruling sia fatto in maniera esplicita e, quindi, tenendo conto del precedente orientamento difforme; ma ciò la S.C. non ha fatto nella decisione in commento; - in tertiis l'overruling sia adeguatamente motivato (Corte Edu, 14 gennaio 2010, Atanasovski c. l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, par. 38); ma ciò la S.C. non ha fatto nella decisione in commento; - in quartiis l'overruling sia giustificato e, cioè, necessario e tal è «solo quando l'interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o ingiusti» (Cass. civ., Sez. Un., 6 novembre 2014 n. 23675; conf. Sez. Un. 26 novembre 2014 n. 25136; conf, per quanto concerne le sezioni semplici, Cass. civ., 25 febbraio 2020 n. 5022; Cass. civ., 9 marzo 2018 n. 5660; Cass. civ., 20 agosto 2015 n. 17032), atteso che l'affidabilità, prevedibilità ed uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo; ma nel caso in esame l'overruling non era in alcun modo necessario. |