Difetto simultaneità ricorsi dei concorrenti contro le reciproche offerte: non si può invocare giurisprudenza eurounitaria su ricorso incidentale escludente

Redazione Scientifica
04 Giugno 2020

Laddove la simultaneità dei ricorsi proposti dai concorrenti avverso la reciproca offerta non sussista, come nel caso di specie, non può essere invocata la giurisprudenza eurounitaria sul c.d. ricorso...

Laddove la simultaneità dei ricorsi proposti dai concorrenti avverso la reciproca offerta non sussista, come nel caso di specie, non può essere invocata la giurisprudenza eurounitaria sul c.d. ricorso incidentale escludente. Ne consegue che la valutazione in ordine alla legittimità dell'esclusione dalla gara del concorrente esclude in capo allo stesso sia la legittimazione al ricorso - intesa quale titolarità di una situazione giuridica soggettiva - sia l'interesse al ricorso, inteso quale utilità pratica ritraibile dall'accoglimento del ricorso avverso l'aggiudicazione in favore del controinteressato, essendo la posizione del ricorrente già definitivamente pregiudicata dal provvedimento di esclusione ritenuto legittimo dal G.A.

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