Sul discrimine tra subappalto e prestazioni secondarie, poste in essere da terzi in favore dell’o.e. affidatario

Redazione Scientifica
22 Maggio 2020

In un appalto, quale quello di specie, avente ad oggetto la produzione dei pasti per il servizio di ristorazione, la prestazione di analisi chimiche e gli interventi di disinfestazione...

In un appalto, quale quello di specie, avente ad oggetto la produzione dei pasti per il servizio di ristorazione, la prestazione di analisi chimiche e gli interventi di disinfestazione, pur comprese nel complessivo oggetto del contratto in quanto necessarie per la corretta esecuzione della prestazione principale, appaiono di carattere complementare ed aggiuntivo, sicché, fermo restando l'obbligo a carico dell'appaltatore di predisposizione e attuazione dei piani di analisi e disinfestazione, dette attività materiali (di laboratorio e di intervento contro gli infestanti) ben possono essere svolte da imprese legate all'appaltatore da contratti continuativi di cooperazione ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 (previsione inserita dall'art. 69, comma 1, lett. c) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56); pertanto, a tali rapporti non si applicano le disposizioni concernenti i subappalti (riguardo ai quali la lex specialis imponeva ai partecipanti la gara di dichiarare già in sede di offerta la volontà di volersene avvalere)

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