I requisiti di partecipazione del RTI negli appalti di servizi e forniture

Redazione Scientifica
26 Maggio 2020

L'art. 92 del D.p.r. n. 207/2010, concernente i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dei quali è richiesto il possesso da parte dei concorrenti singoli o riuniti...

L'art. 92 del D.p.r. n. 207/2010, concernente i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dei quali è richiesto il possesso da parte dei concorrenti singoli o riuniti, è disposizione che si applica agli appalti di “lavori”, mentre gli appalti di servizi sono disciplinati dal comma 8 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che siano le stazioni appaltanti a precisare le condizioni di partecipazione richieste.

Si consideri, peraltro, che a seguito dell'Adunanza Plenaria n. 27/2014 non può dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture “non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis di gara”.

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