L’aggiudicatario di una gara non può poi sottrarsi alla stipula adducendo come ragione giustificativa la scadenza dell’offerta

Redazione Scientifica
26 Maggio 2020

Il comma 6 dell'art. 11 del d.lgs. n. 163/2006 esprime la voluntas legis di tutelare i concorrenti limitando temporalmente la validità delle loro offerte, consentendo loro di svincolarsi...

Il comma 6 dell'art. 11 del d.lgs. n. 163/2006 esprime la voluntas legis di tutelare i concorrenti limitando temporalmente la validità delle loro offerte, consentendo loro di svincolarsi dalla propria offerta senza soggiacere ad alcun termine per l'esercizio di tale diritto, né ad alcuna sanzione, ivi compresa l'annotazione nel Casellario informatico. Tuttavia, è legittima l'annotazione nel Casellario della mancata stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario, ove quest'ultimo abbia ripetutamente e a lungo dopo la formale scadenza dell'offerta tenuto un comportamento dimostrativo in concreto del proprio interesse a mantenere ferma l'offerta stessa e a conseguire l'aggiudicazione per poter stipulare il contratto (stipula, poi, rifiutata in ragione della scadenza del termine di validità dell'offerta), ravvisandosi in tal caso una palese violazione del principio di correttezza e di leale collaborazione.

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