Il padre è tenuto a versare l'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ed autosufficiente?

Paola Silvia Colombo
04 Giugno 2020

Un padre chiede di non essere più obbligato a versare l'assegno di mantenimento (€ 250,00 mensili) in favore della figlia di 19 anni in quanto asserisce che, quest'ultima, lavora come apprendista in un bar e...

Un padre chiede di non essere più obbligato a versare l'assegno di mantenimento (€ 250,00 mensili) in favore della figlia di 19 anni in quanto asserisce che, quest'ultima, lavora come apprendista in un bar e che percepisce uno stipendio mensile di € 1.000,00. Il padre, pertanto, deposita ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio. L'azione è correttamente incardinata?

Sì, ritengo che l'azione sia stata correttamente incardinata, dovendo modificare la sentenza di divorzio.

La questione più delicata è, a mio avviso, quella della legittimazione passiva. Invero, se la figlia è ancora convivente con la madre il ricorso dovrà essere proposto contro la madre.

Se la ragazza, invece, non convive più con la madre, ritengo sia necessario integrare il contraddittorio chiamando in causa la figlia maggiorenne considerata la sua legittimazione ad agire in via esclusiva.

Sul punto, infatti, si è espresso il Tribunale di Torino che con il decreto dell'11 aprile 2016, in linea con le pronunce sul medesimo tema della Corte di Cassazione, ha chiarito che: «la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l'assegno (ovvero a resistere alla domanda di revoca) sussiste fintanto che il figlio convive con il genitore, dovendosi invece ritenere attivamente o passivamente legittimato in via esclusiva il figlio maggiorenne che non convive più con il genitore».

Il Tribunale precisa altresì che nel caso in cui, sin dall'inizio, la sentenza di divorzio abbia previsto che l'assegno di mantenimento fosse versato direttamente al figlio maggiorenne, e non convivente con l'altro genitore, la legittimazione attiva e passiva, alla richiesta di modifica, spetterà unicamente al figlio maggiorenne.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sarà la figlia, nel caso in cui non conviva più con la madre, l'unica a essere legittimata a resistere in sede di revoca dell'assegno di mantenimento.