Mancata attestazione di conformità all'originale, ricorso improcedibile

Redazione scientifica
08 Giugno 2020

La copia della ricevuta di avvenuta consegna e della relata di notifica depositate senza l'attestazione di conformità all'originale fanno considerare il ricorso privo della dimostrazione della regolarità della notifica e quindi della tempestività del deposito stesso; va, pertanto, dichiarato improcedibile

Sul tema torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10429/20, depositata il 3 giugno, intervenuta nell'ambito di una controversia vertente su un regolamento di competenza del Tribunale adito in secondo grado.

Il ricorso, per quel che interessa in tale giudizio, appare però improcedibile, poiché, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la disciplina del procedimento di regolamento di competenza, di cui all'art. 47 c.p.c., è integrabile, con il limite della compatibilità, con quella dell'ordinario ricorso per cassazione (e dunque l'inosservanza del termine di deposito del ricorso comporta l'improcedibilità dell'istanza di regolamento).
A ciò consegue che la parte ricorrente deve depositare il ricorso con la relata di notifica entro 20 giorni dall'ultima notifica a pena di inammissibilità.
Nel caso in esame, il ricorso è stato notificato tramite PEC: in tal caso, la parte ricorrente ha l'onere di depositare copia cartacea del ricorso, del messaggio di posta elettronica cui era allegato, della relata di notifica e della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio.
Ma tale deposito, come ormai noto, da solo non è sufficiente, poiché le regole del processo civile telematico non sono ancora applicabili al giudizio di legittimità, essendo dunque necessario il deposito di copie cartacee di tutti gli atti processuali.
La mancanza di attestazione di conformità all'originale della stampa dei documenti rende improcedibile il ricorso.
Nel caso in esame, la copia della ricevuta di avvenuta consegna e della relata di notifica depositate dalla ricorrente sono prive di attestazione di conformità all'originale, pertanto il ricorso va considerato – per i Giudici di legittimità – privo della dimostrazione della regolarità della notifica e quindi della tempestività del deposito stesso; va, pertanto, dichiarato improcedibile.

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