È sanabile l'omessa indicazione dei costi della manodopera, in caso di difetto di uno spazio dedicato all'assolvimento dell'onere nel modulo Me.Pa
05 Giugno 2020
Il caso. La ricorrente partecipava ad una procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l'affidamento dei servizi di pulizia, facchinaggio, smaltimento rifiuti e disinfestazione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, collocandosi al secondo posto della relativa graduatoria. Ritenendo l'aggiudicazione illegittima per mancata indicazione dei costi della manodopera, l'operatore economico interponeva ricorso al TAR deducendo un unico motivo di gravame.
La questione. Il TAR ha ritenuto che l'assenza nel modulo generato dal Me.Pa – di necessaria utilizzazione per la formulazione dell'offerta - di uno spazio dedicato all'assolvimento dell'onere di indicazione dei costi della manodopera, non consenta di applicare la sanzione espulsiva automatica di cui all'art. 95 comma 10 del d.l.gs n. 50/2016 e ss. mm. e ii. Il giudice ha chiarito che i principi di trasparenza e di proporzionalità devono necessariamente consentire agli offerenti di sanare la loro domanda e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa. Si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con gli stessi principi l'esclusione giustificata esclusivamente dall'utilizzazione del modulo predisposto dal sistema di gestione del procedimento, anche in considerazione del fatto che l'offerta è rimasta inalterata, così da confermare che l'aggiudicataria aveva tenuto conto, nella sua formulazione, del costo della manodopera.
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