Unico centro decisionale delle offerte presentate in lotti distinti e divieto posto dal disciplinare di aggiudicazione di più di due lotti per operatore

Redazione Scientifica
08 Giugno 2020

Le norme della lex specialis di gara, nel prevedere che ogni concorrente possa “presentare offerta per uno, più lotti o per tutti i lotti”, non potendo tuttavia...

Le norme della lex specialis di gara, nel prevedere che ogni concorrente possa “presentare offerta per uno, più lotti o per tutti i lotti”, non potendo tuttavia “essere aggiudicatario di più di due lotti”, rispondono con evidenza alla finalità di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, coerentemente con la stessa previsione della suddivisione della gara in lotti. La ratio del bando e del disciplinare è, dunque, nel senso di favorire la distribuzione dei lotti aggiudicabili tra diversi soggetti imprenditoriali, evitando fenomeni di concentrazione in capo alla stessa impresa o raggruppamento di imprese. In questo quadro, l'esistenza di un eventuale unico centro decisionale nella predisposizione delle offerte presentate in lotti distinti da diverse imprese risulta rilevante nei limiti in cui esso sia idoneo a far emergere una situazione di sostanziale identità soggettiva delle stesse imprese, atteso che, in questo caso verrebbe, infatti, violata la ratio distributiva della norma, finendo le aggiudicazioni per essere in concreto assegnate - ancorché tramite l'interposizione di società formalmente diverse - ad un medesimo ed unico centro di interessi, così realizzando, per l'effetto, quella concentrazione di commesse in favore di un unico soggetto economico che le norme della lex specialis di gara mirano, invero, ad evitare. Solo in quest'ultimo caso, infatti, può ravvisarsi la violazione del divieto, posto dal disciplinare, di aggiudicazione di più di due lotti allo stesso operatore economico.

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