L'ex marito si opponeva all'esecuzione per espropriazione immobiliare avviata dall'ex moglie per crediti derivanti dall'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione personale, eccependo in compensazione il credito derivante dall'adempimento del mutuo fondiario stipulato da entrambi.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione e condannava l'ex moglie al pagamento della somma eccedente la compensazione.
Proposto appello, la Corte lo rigettava affermando che la questione relativa al divieto di compensazione dei crediti alimentari non poteva trovare accoglimento in quanto il credito oggetto del titolo esecutivo non aveva natura strettamente alimentare e non era stato dedotto e provato quanto riguardasse gli alimenti per i figli.
L'ex moglie ricorre per cassazione sostenendo che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non aveva mancato di dedurre che il mantenimento fosse, oltre che per sé stessa, anche per i figli e, dunque, data la sua natura alimentare, il credito non sarebbe potuto essere oggetto di compensazione.
Secondo la Cassazione tale motivo di ricorso, oltre ad essere in parte inammissibile, risulta infondato. In particolare, la Corte ribadisce che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare». Si tratta di un «credito che presuppone uno stato di bisogno strutturale perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e, come tali, titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento con riguardo alla complessiva formazione della persona».
Ne consegue, chiarisce la Corte, che «la ragione creditoria è indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile».
Tuttavia, la medesima cosa non può dirsi per il credito a titolo di mantenimento del coniuge che non ha pari struttura e che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona che versa in stato di bisogno.
Ciò detto, la Cassazione ricorda che al debitore esecutato è consentito opporre in compensazione al creditore esecutante un controcredito, purché certo e, laddove ancora illiquido, di importo superiore al credito azionato esecutivamente.
Nella fattispecie, tuttavia, si tratterebbe di scindere la struttura stessa del credito azionato rivalutandone i presupposti intrinseci. Tale inscindibilità della quota si salda al contempo, secondo la Corte, con la tassatività delle ipotesi d'impignorabilità e il correlato divieto di compensazione.
Pertanto, nell'escludere che «al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615 c.p.c., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione», la Cassazione rigetta il ricorso dell'ex moglie.