Centro unico decisionale e pluralità di lotti

Francesca Cernuto
10 Giugno 2020

La valutazione circa l'esistenza di un centro unico decisionale, normalmente circoscritta al singolo lotto di gara, è estesa nella sua portata dalle norme della lex specialis che precludano l'aggiudicazione di più lotti ad un medesimo soggetto, la cui finalità è quella di evitare una concentrazione degli affidamenti in capo allo stesso operatore economico.

Il caso. Nell'ambito di una gara suddivisa in più lotti, ad una società, classificatasi prima nella graduatoria finale e poi esclusa, viene contestata l'esistenza di unico centro decisionale riconducibile alla sua controllante, risultata già aggiudicataria di altro lotto nella medesima procedura.

Avverso il provvedimento adottato dalla stazione appaltante, l'operatore economico propone dunque ricorso lamentando la violazione dell'art. 80, co. 5, lett. m) d.lgs. 50/2016 sul rilievo per cui tale norma circoscriverebbe l'esclusione al solo caso in cui l'unicità del centro decisionale venga rinvenuto nell'ambito della medesima procedura di affidamento, laddove, nel caso di specie, si tratterebbe di lotti distinti e dunque di gare autonome.

La decisione del Collegio. Il TAR Lazio evidenzia che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 80, co. 5, lett. m) c.c.p. non trova applicazione nel caso in cui le imprese abbiano partecipato a lotti distinti, essendo di fatto irrilevante in tal caso l'eventuale imputabilità delle offerte al medesimo centro decisionale e il condizionamento che da esso ne deriva.

Senonché il ricorso è comunque meritevole di rigetto, in quanto l'esclusione comminata nel caso di specie non discende dall'applicazione dell'art. 80, co. 5, lett. m) d.lgs. 50/2016, ma dalle previsioni recate dalla lex specialis – e non impugnate – ove si stabiliva che il concorrente, pur non avendo limiti nella presentazione delle offerte, non potesse comunque risultare aggiudicatario su più di due lotti.

Ad avviso del Collegio, la finalità di tale previsione è quella di favorire la distribuzione dei lotti aggiudicabili, evitando concentrazioni in capo ad un singolo operatore economico.

Ne consegue la legittimità del provvedimento assunto atteso che, per il tramite delle norme del bando, l'esistenza di un unico centro decisionale diventa rilevante anche nel caso in cui le offerte siano presentate in relazione a lotti distinti nell'ambito della medesima gara, così da evitare la concentrazione degli affidamenti a due operatori che si trovino in una condizione di sostanziale identità soggettiva.

Conclusioni. È legittima l'esclusione disposta in virtù delle norme del bando che precludano l'aggiudicazione di più lotti ad un medesimo soggetto, allorché due concorrenti versino in una situazione di identità soggettiva tale da comprovare l'esistenza di un centro unico decisionale.