In caso di mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, è previsto il diritto agli alimenti all'ex coniuge che versa in stato di bisogno?
11 Giugno 2020
In caso di mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, è previsto il diritto agli alimenti all'ex coniuge che versa in stato di bisogno?
Gli alimenti sono una misura di sostegno, di natura economica, che deve essere versata ai familiari in condizioni di reale stato di bisogno e che non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento. La finalità, quindi, è quella assistenziale. I soggetti che sono tenuti a versare gli alimenti sono elencati precisamente dall'art. 433 c.c. e e sono: il coniuge, i figli, anche adottivi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri e, infine, i fratelli e le sorelle. I soggetti obbligati sono più di uno, predeterminati dal legislatore sulla base dell'intensità del vincolo di parentela o affinità, secondo un ordine tassativo e progressivo: ciò significa che il primo soggetto in grado di adempiere, solleva gli altri dalla medesima obbligazione. Secondo quanto delineato finora, per avere diritto agli alimenti è necessario che siano soddisfatti alcuni presupposti. In primo luogo il soggetto richiedente deve versare in una concreta situazione di bisogno economico, legata alla prova dell'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento ed ai propri bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario e le cure mediche. Deve sussistere, inoltre, il vincolo di parentela tra le parti e la disponibilità economica di chi è tenuto a versare gli alimenti. Questi ultimi, nella maggior parte dei casi, sono corrisposti mensilmente, oltre che assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli, ovviamente senza superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando. Queste caratteristiche sono sufficienti a differenziare gli alimenti sia dall'assegno di mantenimento, che mira a preservare, al coniuge in condizioni economiche deteriori ed al quale non sia addebitabile la separazione, un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, sia dall'assegno divorzile, che, come previsto, anche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017, non deve più garantire il tenore di vita, ma permettere l'autosufficienza economica (per approfondire la distinzione tra assegno di mantenimento e assegno divorzile vedi La Corte Suprema ritorna sulla differenza fra assegno di separazione e di divorzio, in ilFamiliarista). Gli alimenti disciplinati dal titolo XIII del primo libro del codice civile, dunque, sono una prestazione diversa dal mantenimento cui fanno riferimento le norme in materia di separazione: ciò però non esclude che il coniuge separato, senza mantenimento, possa ricevere l'obbligazione alimentare, ove ne sussistano i relativi presupposti e osservando i diversi criteri di quantificazione. In sede di divorzio, invece, cessa lo status coniugale, motivo per cui nessun obbligo alimentare è previsto tra soggetti divorziati. In conclusione, nel caso in cui non vi siano motivi tali da permettere il riconoscimento dell'assegno divorzile, non è previsto il diritto agli alimenti da parte dell'ex coniuge che versa in stato di bisogno. |