Sui limiti di utilizzabilità dei criteri on-off, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Davide Cicu
11 Giugno 2020

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica, denominati on-off, rappresentano una metodologia legittima, purché non si traduca, in concreto, nella previsione preponderante di criteri rigidi con l'effetto di utilizzare il criterio del prezzo più basso in luogo del prescelto criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Premessa. Quando la PA presceglie il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice, l'articolazione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi deve essere tale da preservare la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, non potendo cioè la Commissione di gara limitarsi ad applicare soltanto dei rigidi parametri tabellari.

Vero è che la lex specialis potrebbe introdurre dei criteri on/off,idonei a dare luogo ad un'alternativa rigida tra l'attribuzione di un punteggio pieno, in caso di offerta di un particolare elemento, e di un punteggio pari a zero in caso di mancanza dello stesso elemento: si pensi, ad esempio, al possesso da parte dei concorrenti di un certo dispositivo per l'esecuzione del servizio.

Si tratta quindi di un metodo, di per sé non illegittimo, che esclude qualunque graduazione del punteggio tra un minimo e un massimo prestabilito. A questo punto, però, ci si chiede quali sono i limiti di utilizzabilità di tale metodologia valutativae di ripartizione dei punteggi.

Il caso e le doglianze. L'anzidetta questione giuridica è stata ri-affrontata nella sentenza in esame, in ordine ad una procedura per l'affidamento del servizio di facility management per stabili, in cui un concorrente censurava la legge di gara, che contemplava dei criteri di valutazione dell'offerta predefiniti: più precisamente, il bando avrebbe previsto un criterio on-off che avrebbe negato alla Commissione un consistente margine valutativo delle offerte tecniche, in discrasia con la previsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'Amministrazione sarebbe così incorsa in un eccesso di potere per aver introdotto un criterio automatico di attribuzione dei punteggi delle offerte, sottraendole ad un'effettiva valutazione discrezionale della PA, così da applicare, in modo elusivo, il criterio del prezzo più basso.

La regola della preponderanza. Le doglianze della ricorrente, tuttavia, non sono state accolte. Nel caso di specie, il bando contemplava 70 punti su 100 complessivi per l'offerta tecnica, di cui 15 punti erano assegnabili sulla base dello schema di tipo on-off, mentre gli altri 55 punti sarebbero stati da distribuire sulla scorta di una ordinaria graduazione dei punteggi tra un minimo e un massimo, con previsione di valori intermedi.

Ebbene, secondo il Tribunale milanese, detto modus procedendi non ha palesato alcuna illegittimità dell'azione pubblicistica. Difatti, la citata articolazione dei punteggi è parsa in grado di valorizzare i diversi profili delle offerte e di premiare quelle con maggior pregio tecnico.

Pertanto, i criteri della legge di gara non hanno contraddetto la scelta del parametro dell'offerta economicamente più vantaggiosa, siccome sono state introdotte delle «graduazioni di punteggi compatibili con tale scelta che riservavano spazi valutativi adeguati alla stazione appaltante».

In sintesi, nel caso, il criterio on/off non è stato impiegato in modo preponderante rispetto ai criteri ordinari di valutazione delle offerte.

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