Presupposti dell’opposizione all’istanza di discussione orale da remoto nell’incidente cautelare

Andrea Sterlicchio De Carli
11 Giugno 2020

“Sulla base dell'art. 4, d.l. n. 28/2020 e dell'art. 55, co. 5, c.p.a., deve escludersi che la possibilità di replicare fino a due giorni prima della celebrazione della camera di consiglio alla memoria prodotta dalla parte avversaria comporti la preclusione della discussione orale da remoto della causa in sede cautelare”.
Massima

“Sulla base dell'art. 4, d.l. n. 28/2020 e dell'art. 55, co. 5, c.p.a., deve escludersi che la possibilità di replicare fino a due giorni prima della celebrazione della camera di consiglio alla memoria prodotta dalla parte avversaria comporti la preclusione della discussione orale da remoto della causa in sede cautelare”.

Il caso

Nel periodo di prima applicazione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, torna all'attenzione del Giudice amministrativo la questione relativa alla discussione orale da remoto.

Investito di una controversia in materia di appalti, il TAR Emilia-Romagna si è pronunciato in merito all'applicazione dell'art. 4, co. 1, d.l. n. 28/2020 con il quale è stato mitigato il c.d. “contraddittorio cartolare coatto” di cui all'art. 84, co. 5, d.l. n. 18/2020.

Con il provvedimento in commento, in particolare, il Giudice ha chiarito il regime e le problematiche sottese all'opposizione all'istanza di discussione orale nella fase cautelare.

La questione

La questione processuale esaminata dal Giudice amministrativo attiene all'interpretazione dell'art. 4, co. 1, d.l. n. 28/2020 e, segnatamente, al bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti in caso di opposizione all'istanza di discussione orale da remoto.

L'entrata in vigore della disposizione ha introdotto un regime di deroga al modello emergenziale dettato dall'art. 84, co. 5, d.l. n. 18/2020 che, sino al 31 luglio, contempla la possibilità di disporre, ad istanza o d'Ufficio, la discussione orale da remoto.

Il decreto presidenziale in rassegna affronta la questione relativa alla facoltà di opposizione all'istanza di discussione, precisandone il regime e chiarendone limiti e presupposti, con particolare riferimento ai termini ed alle facoltà processuali delle parti nell'incidente cautelare.

Ed infatti, il vigente rito cautelare prevede, da un lato, la facoltà di proporre l'istanza di discussione da remoto e, dall'altro, la possibilità di depositare scritti difensivi entro i termini, rispettivamente, di cinque e due giorni prima della data fissata per la trattazione in camera di consiglio.

Nella fattispecie, l'opponente ha affermato che l'avvenuto deposito delle memorie difensive e la pendenza del termine per le repliche rappresenterebbero circostanze idonee a far venire meno il presupposto della proposta istanza di discussione orale da remoto.

Disattendendo questa impostazione, il Presidente ha invece ritenuto che la facoltà di discutere oralmente in camera di consiglio non possa essere compromessa dalla possibilità di depositare repliche in forma scritta.

Le soluzioni giuridiche

Il provvedimento in parola prende le mosse dal fatto che «la discussione orale costituisce estrinsecazione del diritto di difesa assolutamente incomprimibile», così affermando la recessività degli interessi sottesi all'eventuale opposizione alla discussione ed esprimendo un netto favor per la conduzione orale del contraddittorio processuale.

Dal punto di vista della scansione degli adempimenti processuali, peraltro, il Giudice amministrativo ha affrontato la tematica relativa al rapporto tra la discussione da remoto e la pendenza dei termini per il deposito delle memorie.

In particolare, nel respingere l'opposizione alla discussione orale, il Presidente ha chiarito che «deve escludersi che la possibilità di replicare fino a due giorni prima della celebrazione della camera di consiglio (art. 55 comma 5 c.p.a.) alla memoria prodotta dalla parte avversaria comporti la preclusione della discussione orale da remoto della causa in sede cautelare, una volta che sia stata presentata domanda di discussione orale». Ne consegue che la discussione orale, ritenuta estrinsecazione del diritto di difesa, non può essere pregiudicata dalla mera possibilità di articolare le difese in forma scritta.

L'impostazione adottata risponde alla ritenuta esigenza di far prevalere l'interesse delle parti a discutere sinteticamente la causa che, in virtù del disposto di cui all'art. 73, c.p.a. e del regime processuale descritto nella normativa emergenziale, appare – conclude il provvedimento – «una opzione assolutamente prevalente rispetto al passaggio in decisione della istanza di sospensiva allo stato degli atti», peraltro confermata dalla previsione di cui all'art. 55, co. 7, c.p.a..

Osservazioni

Con il d.l. n. 28/2020, il legislatore sembra essere andato incontro alle perplessità sollevate, tanto dalla giurisprudenza quanto dalla dottrina, intorno al c.d. “contraddittorio cartolare coatto” temporaneamente introdotto con il d.l. n. 18/2020, innestando al modello processuale emergenziale la possibilità, ad istanza di parte o d'Ufficio, di disporre la discussione orale da remoto.

La pronuncia in esame, peraltro, pare rispondere anche alle questioni avanzate in relazione alle modalità di bilanciamento dei contrapposti interessi, da un lato, alla ragionevole durata del processo e, dall'altro, al diritto di difesa in contraddittorio, registrabili in mancanza della concorde istanza di tutte le parti di disporre la discussione da remoto.

Ed infatti, la pronuncia afferma la netta primazia dell'interesse dell'istante, qualificando il contraddittorio orale quale estrinsecazione del diritto di difesa innanzi al quale i contrapposti interessi processuali, ancorché meritevoli di tutela, vengono qualificati come recessivi: il novero delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di discussione orale da remoto, pertanto, viene a restringersi sensibilmente.