Sul risarcimento del danno da annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto per effetto dell'illegittima revoca dell'attestazione SOA

Davide Cicu
11 Giugno 2020

Va risarcito il danno da annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto, disposto per effetto dell'illegittima revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità di Vigilanza. La quantificazione di detto nocumento, in difetto di allegazioni che ne consentano una immediata liquidazione, potrà avvenire tramite lo strumento processuale di cui all'art. 34, comma 4, del c.p.a..

Il caso. Una società si aggiudicava un appalto per l'esecuzione di opere di riqualificazione e manutenzione di una strada statale, al quale conseguiva la sottoscrizione del contratto. Sfortunatamente, l'allora Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici dispose illegittimamente la revoca dell'attestazione SOA, a cui seguiva da parte della Stazione appaltante l'annullamento dell'aggiudicazione e la conseguente caducazione del contratto stipulato.

In conseguenza di ciò, tale operatore, sebbene avesse successivamente ottenuto dal Consiglio di Stato l'accertamento dell'illegittimità dell'incedere dell'Autorità di vigilanza, risultò impossibilitato a conseguire il principale bene della vita, cioè l'esecuzione della commessa pubblica. Pertanto, con separata azione, l'impresa decise di veicolare apposita domanda risarcitoria nei confronti dell'Avcp, sostituita dall'Anac nelle more della vicenda, essendosi realizzato un fenomeno di successione nel munus pubblicistico.

Il risarcimento del danno da illegittimità provvedimentale. La domanda risarcitoria è stata ritenuta parzialmente fondata dal TAR, preso atto dell'illegittimità dell'azione di vigilanza, già accertata nel precedente processo e del provato sacrificio della Ricorrente.

A quest'ultimo proposito, è stato osservato che il danno risarcibile è da intendersi «connesso, in via immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., alla mancata esecuzione del contratto di appalto e la cui entità si presume correlata all'offerta presentata in gara, ovvero al margine positivo in essa incorporato, quale differenza tra costi e ribasso sulla base d'asta».

Tuttavia, il Giudice Amministrativo, richiamandosi ai consolidati precedenti giurisprudenziali, ha ribadito che «se tali sono i parametri di riferimento utili alla quantificazione del danno, non può trovare ingresso la diversa ponderazione rapportata alla misura percentuale del 10% del prezzo dell'appalto, invocata da parte Ricorrente, in quanto fondata su di un criterio forfettario e presuntivo, che la giurisprudenza amministrativa ha tuttavia ormai abbandonato a ciò indotta dalla prescrizione di legge secondo la quale il danno da mancata aggiudicazione deve essere provato ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs n. 104/2010».

Il risarcimento su proposta dell'Amministrazione soccombente: i criteri della quantificazione. A questo punto, il Collegio ha riscontrato l'assenza delle allegazioni che avrebbero consentito, allo stato, l'immediata liquidazione del danno, comunque accertato, ritenendo però di poter condannare Anac ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Dlgs n. 104/2010.

Ebbene, in applicazione di tale norma, è stato ordinato all'Anac di proporre all'impresa Ricorrente il pagamento di un importo, a titolo di risarcimento da mancata esecuzione dell'appalto, da quantificare in base ai diversi criteri enucleati in sentenza, che meritano di essere così sintetizzati:

a) anzitutto, si tratta di accertare il ricavo effettivo che l'impresa avrebbe dovuto trarre in forza del ribasso offerto in gara, cioè il corrispettivo che le sarebbe stato versato dalla Stazione appaltante;

b) a tale somma sono da decurtare le spese che sarebbero state necessarie per l'esecuzione dei lavori, da accertare sempre in base alla predetta offerta, e in base ai dati, informazioni e chiarimenti che la parte soccombente potrà richiedere all'impresa;

c) occorrerà poi decurtare l'eventuale aliunde perceptum conseguito dalla società nell'esecuzione di altri lavori durante il tempo di svolgimento del contratto di cui è causa; società che, pertanto, dovrà fornire, in buona fede, i dati relativi ai lavori assunti nel periodo di durata del contratto;

d) infine, l'importo risultante dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria secondo l'indice elaborato dall'Istat, che attualizza il danno al momento della sua liquidazione monetaria, oltre gli interessi dalla pubblicazione della sentenza fino alla data del soddisfo, nella misura del tasso legale.

No al nesso causale in re ipsa. È parsa invece infondata la domanda risarcitoria in ordine all'asserito danno da pretesa impossibilità di esercitare l'attività aziendale senza l'attestazione SOA, che avrebbe poi portato al tracollo dell'impresa stessa. E difatti, mentre la ricorrente ha allegato che il rapporto causale tra la revoca dell'attestazione e il tracollo della società fosse in re ipsa, la documentazione prodotta in atti è stata ritenuta dal Giudice «del tutto carente e insufficiente a costituire prova dell'attribuibilità di questa diminuzione all'attività illegittima dell'Avcp».

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