Adozione del single all'estero e trascrizione in Italia
12 Giugno 2020
Massima
L'adozione di un minore in uno Stato estero può essere trascritta nei registri di stato civile italiani, anche se l'istante è un soggetto single di nazionalità italiana ed il figlio sia divenuto maggiorenne, applicandosi nella fattispecie il riconoscimento diretto di provvedimenti stranieri ex l. 218/1995 e non invece la l. 184/1983. Il concetto di ordine pubblico va inteso in senso ampio, non riferito solo all'ordinamento interno, ma a quello internazionale, ampliamente considerato, comprensivo di Trattati e convenzioni internazionali. Il caso
Tizia, donna nubile, residente all'estero, precisamente nello Stato della Florida, adottava la minore Caia, con provvedimento regolarmente valido ed efficace in quella giurisdizione. Caia pertanto è divenuta figlia adottiva di Tizia, dal 2007. In seguito Tizia, acquisita la cittadinanza italiana iure sanguinis nel 2014, si rivolgeva al Comune di residenza italiano per ottenere la trascrizione dell'adozione della figlia, nel frattempo divenuta maggiorenne, nei registri di stato civile. Detta richiesta di iscrizione veniva negata dal Comune. Tizia adiva allora la competente Corte di Appello di Potenza, che accoglieva la domanda. La questione
La questione in esame è la seguente: una cittadina italiana può far dichiarare efficace il provvedimento di adozione estero legalmente valido e, per l'effetto, far trascrivere nei registri di stato civile dati della propria figlia adottiva, in oggi maggiorenne ed il conseguente di lei status? Le soluzioni giuridiche
Alla base della decisione annotata vi è l'inquadramento della fattispecie nella “Adozione Internazionale” disciplinata dalla legge sulle adozioni vigente (l. 184/1983) piuttosto che nel più corretto ambito della “Adozione nazionale estera”, di cui alla l. 218/1995. Il provvedimento di adozione “piena” viene riconosciuto valido nello stato italiano, seppur emanato da autorità giurisdizionale straniera e seppur la persona adottante sia nubile, poiché vengono ritenuti preminenti gli interessi a mantenere il legame familiare in senso ampio, tutelati dalla nozione estesa di ordine pubblico internazionale. Data la particolarità del caso, è innanzitutto necessario inquadrare la fattispecie giuridica di riferimento nella norma in materia di riconoscimento di provvedimenti stranieri ex art. 41 l. 218/1995, La giurisprudenza costituzionale ha individuato la corretta distinzione fra la l. n. 218/1995 sul riconoscimento dei provvedimenti stranieri nel nostro ordinamento e la legge sulle adozioni n. 184/1983. In particolare, con l'ordinanza della Corte Cost. n. 76/2016 si è delineato il confine fra le due fattispecie in ambito di provvedimenti di adozione. La legge del 1983 disciplina la particolare fattispecie della adozione internazionale, ove la coppia italiana adotti un minore straniero in stato di abbandono. La fattispecie qui in esame invece è denominata “adozione nazionale estera”, che si ha nel caso di coppia italiana residente all'estero, che procede all'adozione di minore secondo le leggi vigenti in quello Stato. L'elemento che unisce i due istituti è certamente la tutela del diritto di famiglia vigente nel Paese di riferimento. Ma è onere del ricorrente provare che l'atto di cui si vuol richiedere il riconoscimento nello Stato italiano sia conforme ai canoni previsti dall'art. 65, l. 218/1995, che riguarda i provvedimenti stranieri sulla capacità delle persone, sull'esistenza dei rapporti di famiglia e sui diritti di personalità. Si può dar riconoscimento ai provvedimenti stranieri solo ove essi siano emanati da una autorità competente nel loro territorio di provenienza, abbiano efficacia nel loro ordinamento di riferimento, siano stati rispettati i diritti di difesa delle parti e non vi sia in essi contrarietà alle norme di ordine pubblico. In merito al rispetto dell'ordine pubblico da parte del provvedimento che si vorrebbe far riconoscere, detto concetto è ultimamente sempre più esteso e comprende non solo la nozione di ordine pubblico interno ma quella più ampia di “ordine pubblico internazionale”. La Suprema Corte infatti (Cass. 15 giugno 2017 n. 14878) ha affermato che esso si manifesta, in sostanza, un complesso di principi per la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. In motivazione infatti, emerge che «l'esclusione dei singles dalla possibilità di adottare un minore non ha carattere di fondamentalità e, di conseguenza, non assurge al rango di “ordine pubblico” tale da legittimare il mancato riconoscimento dell'adozione nazionale estera; peraltro, poiché la valutazione della contrarietà ai principi fondamentali va effettuata anche nel diverso caso delle adozioni internazionali, non può non trascurarsi al riguardo l'apertura all'ammissibilità delle adozioni monogenitoriali più recentemente ammesse dalla Suprema Corte». La sentenza della Corte d'Appello di Potenza ha pertanto chiarito come non vi fossero motivi ostativi al riconoscimento dell'adozione della allora minore, dato che, al momento dell'adozione «il superiore interesse del minore si identificava con la necessità di salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione fra adottante ed adottato», come elemento caratterizzante del concreto interesse a vedere riconosciuti i legami nel frattempo costituitisi fra le due. Osservazioni
La pronuncia in esame è assai interessante. Nel caso di specie, i requisiti per il riconoscimento di provvedimento straniero paiono essere stati rispettati in toto. Il provvedimento di adozione della figlia, allora minorenne, era stato regolarmente formato, siccome emanato da autorità riconosciuta ed avente efficacia in quell'ordinamento; i genitori biologici avevano altresì rinunciato legalmente ad ogni loro diritto sulla minore. Tanto premesso, è evidente che il provvedimento di adozione di cui era richiesto il riconoscimento va letto anche alla luce della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, i Trattati fondativi dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'uomo, nonché la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Nel caso in esame, si è affermata la necessità di riconoscere un provvedimento di adozione acquisito all'estero all'interno dello Stato italiano. Ovviamente preminente era verificare l'interesse del minore e valutare anche secondo se l'interesse stesso fosse stato in primis tutelato, in senso concreto ed effettivo, per garantire la continuità affettiva del nucleo familiare, alla luce dei parametri comunitari (art. 23 reg. 2201/2003, Sent. n. 317/2009 Cedu). L'interesse del minore ad avere una continuità affettiva con la persona che l'ha adottato va inteso in simbiosi con il concetto espanso di ordine pubblico vigente nel paese di destinazione nel quale deve riconoscersi il provvedimento straniero. L'ordine pubblico non può e non deve essere indipendente dall'interesse concreto del minore e dalla sua relazione genitoriale. Sono concetti che non possono essere distanti, ma devono integrarsi ed anzi, l'ordine pubblico interno può e deve essere eroso dall'ordine pubblico internazionale, così come ampliamente inteso (Cass. civ., sez. un. 8 maggio 2019). La circostanza che venne opposta alla iscrizione della giovane adottata nei registri di stato civile appare pertanto contraria al concetto ampio di ordine pubblico adottato dalle più recenti pronunce. Anche se l'adottante è donna nubile, ciò non esclude che sia nel precipuo interesse della persona adottata mantenere il legame affettivo e familiare creatosi e formalizzare lo stesso. Le persone non coniugate non sono più penalizzate per l'adozione di minori e comunque, il fatto di essere single non è ostativo di per sé solo all'adozione di un soggetto il cui interesse viene riconosciuto come precipuo al mantenimento del legame con l'adottante e alla prosecuzione del rapporto genitoriale e della responsabilità genitoriale verso l'adottato. Favorire il riconoscimento giuridico di una situazione familiare già esistente all'estero è quindi sempre importante per salvaguardare la continuità della responsabilità genitoriale, nell'esclusivo interesse del minore. |