Incompetenza funzionale del T.m.: i provvedimenti provvisori e urgenti assunti restano efficaci?
15 Giugno 2020
Massima
Esigenze di rilievo pubblico possono giustificare il mantenimento in capo al giudice che si dichiara incompetente del potere di intervenire in via provvisoria e cautelare. Il caso
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari in data 9 dicembre 2019 ha presentato ricorso ex art. 330 e ss c.c. nell'interesse del minore Caietto. Il Tribunale per i Minorenni adito, con decreto inaudita altera parte, in data 27 dicembre 2019 ha assunto provvedimenti provvisori, disponendo la sospensione della responsabilità genitoriale di Tizio, padre di Caietto, e l'affidamento di quest'ultimo al Servizio Sociale, ferma la collocazione presso la madre, e nominando altresì un curatore speciale. Si sono costituiti il curatore speciale, nonché Caia, madre di Caietto, la quale, pur chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale minorile, essendo pendente dinnanzi al Tribunale di Cagliari il procedimento di separazione personale tra Tizio e Caia, instaurato in data 7 ottobre 2019. Il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la propria incompetenza sul ricorso presentato dal Pubblico Ministero, confermando tuttavia i provvedimenti provvisori assunti con decreto del 27 dicembre 2019. La questione
Le questioni giuridiche oggetto del decreto in commento sono due: la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni, a favore del giudice della separazione, sulla domanda avanzata dal Pubblico Ministero in relazione al possibile pregiudizio del minore coinvolto e, in caso di accertata incompetenza, la sorte dei provvedimenti provvisori già assunti dal Tribunale incompetente in via di urgenza. Le soluzioni giuridiche
In via preliminare il Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha riconosciuto la propria incompetenza a favore del Tribunale Ordinario di Cagliari; ciò in quanto l'art. 38, comma 1, disp. Att. c.c. stabilisce che quando sia in corso un giudizio di separazione la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere, nell'interesse dei minori, sia provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale exart. 330 c.c. sia provvedimenti convenienti ex art. 333 c.c. deve essere attribuita, secondo il criterio della prevenzione, al giudice del conflitto familiare. In secondo luogo il Collegio minorile si è dovuto interrogare sulla sorte del decreto già assunto in via di urgenza e inaudita altera parte. Attraverso una interpretazione sistematica sia del diritto interno che di quello internazionale, il Tribunale minorile ha concluso per la conservazione dell'efficacia dei provvedimenti dallo stesso assunti sino all'intervento del giudice competente. Osservazioni
Il provvedimento in commento è certamente condivisibile, in quanto sorretto da argomentazioni logiche e sistematiche. La pronuncia di incompetenza si fonda infatti sull'interpretazione data dalla Suprema Corte alla disposizione – apparentemente contraddittoria - di cui all'art. 38 disp. Att., che con l'ordinanza n. 1349/2015 (confermata poi da ulteriori pronunce) ha chiarito che l'identità delle parti dei due giudizi non è esclusa quando l'impulso provenga dall'ufficio del p.m. presso il tribunale per i minorenni. Pertanto, considerato che nel caso di specie il ricorso per separazione personale dei genitori era stato depositato il 7 ottobre 2019, circa due mesi prima del ricorso exart. 330 c.c. presentato dal P.M. minorile, deve sicuramente attribuirsi al Tribunale ordinario la competenza a decidere anche in merito ai provvedimenti richiesti dal P.M., sulla base del principio di concentrazione delle tutele davanti a un solo giudice, posta alla base della riforma introdotta dalla l. 219/2012. Quanto poi alla questione dell'efficacia dei provvedimenti provvisori assunti dal giudice minorile nelle more della declaratoria di incompetenza, è apprezzabile lo sforzo di fornire una interpretazione sistematica delle norme, sia quelle dell'ordinamento interno che quelle di fonte sovranazionale. Il tribunale per i Minorenni di Cagliari ha infatti richiamato in via analogica il disposto di cui all'art. 189 disp. Att. c.p.c., che prevede l'ultrattività dei provvedimenti presidenziali in materia di separazione e divorzio in caso di estinzione del giudizio, che può derivare anche da una pronuncia di incompetenza a cui non abbia fatto seguito la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente. D'altro canto ha voluto richiamare l'art. 20 del regolamento CE n. 2201/2003 (cd Bruxelles IIbis), che prevede espressamente la competenza dei giudici di uno stato membro che non siano competenti a conoscere del merito della controversia, di disporre, in via di urgenza, provvedimenti provvisori relativamente ad un minore presente in quello stato, che avranno efficacia sino ai provvedimenti dell'autorità giurisdizionale dello stato membro competente a conoscere del merito. |