L’apprezzamento della P.A. sulla sussistenza di un grave illecito professionale deve essere sorretto da adeguata motivazione

Redazione Scientifica
15 Giugno 2020

Nel vigore del nuovo testo della lett. c) dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici è rimessa all'apprezzamento della Stazione Appaltante l'individuazione in concreto delle fattispecie riconducili...

Nel vigore del nuovo testo della lett. c) dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici è rimessa all'apprezzamento della Stazione Appaltante l'individuazione in concreto delle fattispecie riconducili a “gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia” l'integrità o l'affidabilità dei concorrenti, casi nella sussistenza dei quali in ossequio all'art. 80, co. 5, primo periodo, “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, coma 6”. Soppressa, quindi, ogni fattispecie positivizzata di grave illecito professionale atto ad insinuare il dubbio sull'affidabilità dei concorrenti, l'apprezzamento che è rimesso all'Amministrazione, per quanto ed anzi proprio perché discrezionale, soggiace all'onere di adeguata, ponderata e congrua motivazione.

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