Revoca in autotutela degli atti di gara e indennizzo

15 Giugno 2020

Nelle ipotesi di revoca degli atti di gara è sempre onere della stazione appaltante provvedere all'obbligo di pagamento dell'indennizzo?

Nelle ipotesi di revoca degli atti di gara è sempre onere della stazione appaltante provvedere all'obbligo di pagamento dell'indennizzo?

Alle pubbliche amministrazioni che si determinino alla attivazione di procedure preordinate alla stipula di contratti, attraverso la selezione concorrenziale e comparativa della miglior controparte, va riconosciuto – prima della conclusione del relativo procedimento – ampio e generale potere (nella prospettiva del costante adeguamento al vincolo finalistico delle loro condotte) di ripensare le scelte operate in ordine alle modalità di selezione delle controparti negoziali, con l'unico limite del rispetto delle regole qualificate di buona fede e dell'affidamento dei concorrenti, suscettibile di essere, se del caso, salvaguardato – fermi gli effetti rimotivi della revoca legittimamente esercitata – in sede di responsabilità precontrattuale, sub specie facti (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831).

Con ciò, deve, pertanto, escludersi che il ritiro degli atti di gara comporti, a favore dei concorrenti, l'obbligo di pagamento dell'indennizzo, previsto dall'art.21 quinquies l. n. 241/1990, seconda parte, in caso di revoca produttiva di pregiudizio. Infatti: per un verso, l'indennizzo è legalmente dovuto esclusivamente ai soggetti “direttamente interessati” dal provvedimento di revoca, vale a dire ai soggetti ai quali l'opzione revocatoria finisca per sottrarre, sia pure legittimamente e per ragioni di pubblico interesse, una utilità ovvero un bene della vita già acquisito al patrimonio – tali non potendo essere, per definizione, considerati gli operatori economici, per il solo fatto che abbiano formulato la loro offerta in sede evidenziale – (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2018, n. 2025); e, per altro (e coerente) verso, laddove la misura revisionale incida rimotivamente su atti amministrativi generali (quali sono gli atti indittivi di procedure evidenziali), non sussistono – prima della conclusione, con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, del procedimento – posizioni di affidamento qualificato, meritevoli di tutela compensativa indennitaria.