Mancanza dell'attestazione di conformità: quando si determina l'improcedibilità del ricorso?

Redazione scientifica
16 Giugno 2020

Ove sia depositata in cancelleria la copia analogica della decisione impugnata priva di attestazione di conformità del difensore, l'improcedibilità del ricorso per cassazione non si determina se il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale. Se invece la controparte sia rimasta soltanto intimata, o non abbia effettuato il disconoscimento, per evitare l'improcedibilità il ricorrente deve depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

Così ha deciso la Cassazione con l'ordinanza n. 11383/20, depositata il 12 giugno.

In un contenzioso in tema di riconoscimento della protezione internazionale, la Cassazione rileva in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso proposto da un cittadino nigeriano. Infatti, la Suprema Corte osserva che il ricorrente ha prodotto copia informatica della sentenza impugnata con in calce una dicitura a stampa (proveniente dal difensore del ricorrente nel giudizio di merito) attestante la conformità della «copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è estratto». Dopo tale dicitura tuttavia manca la sottoscrizione del difensore e per questo motivo l'attestazione risulta priva di efficacia fidefaciente e la copia prodotta non può essere considerata autentica.

Di conseguenza, non essendoci stata costituzione delle parti intimate, la Cassazione ritiene applicabile il principio (Cass. n. 8312/19) secondo cui «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico, sottoscritta digitalmente e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, c. 9-bis del d.l. n. 179/2012, (…), oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio».
Nel caso di specie i Giudici rilevano che. poiché le parti intimate non si sono costituite e il ricorrente non ha depositato alcuna asseverazione di conformità, il ricorso è improcedibile.
Osserva inoltre la Suprema Corte che, anche se il ricorso non fosse stato affetto da improcedibilità, sarebbe stato in ogni caso inammissibile perché il ricorso e le relate di notificazioni eseguite via PEC alla difesa erariale sono stati depositati senza attestazioni di conformità a quanto estratto dalla PEC del difensore del ricorrente notificante. In tale caso si sarebbe dovuto dare rilievo al principio espresso dalle Sezioni unite con la decisione n. 22438/18.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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