Sul principio di rotazione in caso di ampia diramazione di inviti

Leonardo Droghini
16 Giugno 2020

L'ampia diramazione di inviti nell'ambito di una procedura negoziata, garantisce un effetto concorrenziale sostanzialmente equivalente a quello sotteso al principio di rotazione, con conseguente possibilità di invitare anche il gestore uscente.

Il caso. L'impresa terza graduata in una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati ed accessori provenienti dalla raccolta differenziata di alcuni Comuni, impugnava il provvedimento di aggiudicazione, lamentando violazione dell'art. 36, co. 1 e 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ritenendo essere state illegittimamente invitate le prime due classificate.

La decisione. Il TAR ha rigettato il ricorso ricordando che per pacifico orientamento giurisprudenziale il principio invocato dalla ricorrente non opera in modo assoluto e inderogabile poiché, in determinate circostanze e previa adeguata motivazione, l'amministrazione può estendere l'invito anche al gestore uscente.

Peraltro, va osservato che se lo scopo della norma è quello di evitare il consolidarsi di rendite di posizione, nel caso in esame non si è proceduto ad un affidamento diretto al contraente uscente, bensì ad una gara che, sebbene ristretta, è stata estesa a ben 19 operatori del settore che, come riferisce l'amministrazione resistente, costituivano i partecipanti alla precedente procedura negoziata oltre a nuovi operatori individuati autonomamente dalla stessa stazione appaltante al fine di invitare più operatori possibili.

Anche se non è stata quindi avviata una procedura aperta (nell'ambito della quale il principio di rotazione risulterebbe inapplicabile), si può tuttavia ritenere che l'ampia diramazione di inviti abbia comunque garantito un effetto concorrenziale sostanzialmente equivalente, essendo stato coinvolto un numero di operatori superiore a quello della precedente procedura svolta attraverso avviso pubblico di manifestazione di interesse.

Del resto, continua il Collegio, non è possibile ignorare che a fronte di 19 operatori invitati, solo 4 di essi hanno proposto un'offerta (di cui una poi esclusa), confermando così i timori, della stazione appaltante di non ricevere un numero sufficiente di offerte per svolgere un'adeguata comparazione. Nella sostanza, se fosse stato rigorosamente applicato il principio di rotazione, così come pretende la ricorrente, essa sarebbe risultata l'unica inserita nella graduatoria finale, a tutto discapito dell'interesse dell'amministrazione (anch'esso comunque meritevole di tutela poiché interesse della collettività) ad aggiudicare il servizio alle migliori condizioni economiche offerte dal mercato.

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