Atto di citazione firmato digitalmente dall'avvocato e in forma autografa dai legali rappresentanti della società attrice

Nicola Gargano
16 Giugno 2020

Ad una mia cliente (s.r.l.) è stato notificato un atto di citazione firmato digitalmente dal collega che difende controparte e in forma autografa dai legali rappresentanti della società attrice. È ammissibile?

Ad una mia cliente (s.r.l.) è stato notificato un atto di citazione firmato digitalmente dal collega che difende controparte e in forma autografa dai legali rappresentanti della società attrice. È ammissibile?
Sostanzialmente il collega penso abbai redatto l'originale, lo abbia fatto firmare dai legali rappresentanti, lo abbia scansionato e firmato digitalmente, per poi allegarlo alla PEC.
Per di più non c'è alcuna attestazione di conformità del file allegato all'originale.
I legali rappresentanti hanno firmato il file in quanto con l'atto di citazione hanno contestualmente esercitato il recesso.
Ora devo depositare una comparsa con cui in riconvenzionale devo esercitare il recesso con la medesima comparsa e chiedere di trattenere il doppio della caparra, per cui anche io dovrò farlo firmare dal legale rappresentante della società che rappresento. Posso creare il pdf farlo firmare digitalmente dal legale rappresentante e poi firmare digitalmente lo stesso file?

Il quesito non è di semplice soluzione poiché la regola generale art. 3-bis della legge 53 del 1994 consente sia la notifica di atti in pdf nativo con firma digitale dell'avvocato e sia la notifica di atti e provvedimenti detenuti dall'avvocato su supporto cartaceo che in quel caso non dovranno essere firmati digitalmente ma dovranno essere attestati nella relata di notifica ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis della legge 53 del 1994 e dell'art. 16-undecies del D.l. 179 del 2012.

Tuttavia, il comma 1 dell'art. 19-bis delle specifiche tecniche DGSIA specifica che, qualora l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico, lo stesso dovrà essere un PDF nativo ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di copia, mentre il comma 2 statuisce che se trattasi di documento informatico o copia informatica di atto scansionato lo stesso dovrà essere in formato pdf privo di elementi attivi.

Il successivo comma 3 chiarisce poi che « ;nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1 ;».

Ne consegue che, sulla base del combinato disposto del comma 1 e 3, qualora si debba notificare un atto formato dall'avvocato notificante lo stesso dovrà essere redatto sotto forma di pdf testuale e firmato digitalmente, in particolare se, tale atto, sarà poi soggetto ad un successivo deposito telematico, come ad esempio nel caso dell'atto di citazione.

Sul punto la giurisprudenza maggioritaria, non ha ritenuto che la disposizione del comma 3, che peraltro si rammenta essere norma regolamentare di terzo livello (cfr. Tribunale di Perugia del 10 novembre 2014 dott. Medoro), possa ritenersi portatrice di conseguenze quali la nullità della notifica. Inoltre, quanto alla notifica del collega ormai la giurisprudenza sul deposito e/o notifica telematica di un atto in pdf immagine e non nativo, è decisamente orientata per il raggiungimento dello scopo.

Peraltro avendo il collega firmato digitalmente l'atto non ha evidentemente ritenuto necessaria l'attestazione di conformità.

Più correttamene, vista la particolarità della questione avrebbe dovuto attestare la conformità in relata della copia cartacea della citazione e, onde evitare qualsiasi eccezione, allegare anche una copia della citazione in pdf nativo con firma digitale.

Pertanto, procederei alla stessa maniera per la comparsa di costituzione, depositando come atto principale il pdf testuale della comparsa di costituzione firmato digitalmente e, come allegato semplice una scansione della copia cartacea della comparsa di costituzione con le firme autografe di clienti e avvocato, di cui si avrà cura di attestare la conformità nel corso del deposito telematico.