Il limite all'aggiudicazione di un solo lotto si applica al singolo operatore di un ATI

17 Giugno 2020

Non avendo l'ATI soggettività giuridica, il singolo operatore che vi partecipa non può conseguire l'aggiudicazione, come singolo o come partecipe di altra aggregazione, di un lotto diverso da quello aggiudicato alla stessa, di cui è partecipe, nel caso in cui una clausola del bando di gara espressamente preveda il limite di aggiudicazione di un “solo lotto” per ogni operatore.

La fattispecie. Nell'ambito di una complessiva procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica, la cui lex specialis preveda espressamente il divieto di aggiudicazione di più lotti, un operatore economico partecipante alla gara in qualità di mandante di un ATI presentava una richiesta di chiarimenti alla stazione appaltante riguardo al limite di aggiudicazione di un “solo lotto”.

La nota di risposta veniva impugnata dalla interessata perché ritenuta erronea nella parte in cui interpretava il bando nel senso che il mutamento di una delle imprese “raggruppate” non mutava “l'intero raggruppamento” e, conseguentemente, non cambiava il “concorrente, con conseguente applicazione del divieto di affidamento di più di un lotto.

Secondo l'impresa ricorrente, viceversa, il concorrente “raggruppamento” formato da imprese anche solo in parte diverse doveva intendersi, nella “sostanza”, quale operatore economico distinto.

La soluzione. Il giudice amministrativo rigetta il motivo di gravame ribadendo, sul punto, quanto già affermato in una recentissima sentenza (cfr. TAR Lazio, Roma, II n. 3948 del 16 aprile 2020) secondo cui “condivisibilmente ed in linea con i principi emergenti dal Codice dei Contratti (art.51), l'amministrazione ha ritenuto di garantire la massima partecipazione e di attribuire la medesima opportunità a tutti gli operatori del settore, facendoli concorrere per uno o più lotti, ma non consentendo agli stessi di essere aggiudicatari di più di un lotto, sia se partecipino singolarmente, sia se concorrano in RTI ovvero in forma consortile. La previsione guarda infatti al dato sostanziale e vuole impedire che un medesimo soggetto, singolarmente oppure in forma aggregata, possa conseguire l'aggiudicazione di più di un lotto”.

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