Rapporto tra giudizio ex art. 250 c.c. e dichiarazione di adottabilità
17 Giugno 2020
Così ha deciso con l'ordinanza n. 11208/20, depositata l'11 giugno. Un cittadino straniero presentava domanda di attribuzione dello status di rifugiato e agiva innanzi al Tribunale ordinario per essere autorizzato al riconoscimento della paternità di due figli minori. Nel contempo il Tribunale per i minorenni dell'Umbria, davanti al quale era stato successivamente radicato procedimento di adottabilità delle minori, respingeva l'istanza di sospensione del procedimento stesso, in attesa della definizione di quello ex art. 250 c.c. A sua volta, Il Tribunale di Perugia, rilevando che il giudice minorile aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori, disponendone l'affido preadottivo, adottava un'ordinanza di sospensione del giudizio ex art. 11 l. 184/1983. Avverso l'ordinanza di sospensione, il cittadino straniero ricorre in Cassazione per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.. sostenendo che il Tribunale di Perugia, decidendo sulla sospensione non abbia tenuto conto della circostanza che la sentenza di adottabilità era stata emessa dal Tribunale per i minorenni dell'Umbria successivamente rispetto al deposito del ricorso ex art. 250 c.c.. La Suprema Corte, ritenendo il ricorso fondato, ricorda la normativa (art. 11 l. n. 183/1984) per cui, una volta che sia intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo del minore, il riconoscimento della paternità/maternità è privo di efficacia. Dunque, in tale circostanza, il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva. Nel caso di specie, invece, la Cassazione precisa che il ricorrente, dopo la differente domanda di autorizzazione al riconoscimento ex art. 250 c.c., aveva avanzato correttamente istanza di sospensione ex art. 11 al Tribunale per i Minorenni davanti a cui pendeva il giudizio sull'adottabilità dei figli minori. Alla luce di quanto sopra chiarito, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del procedimento davanti al Tribunale di Perugia. |