Verifica dei requisiti ed efficacia dell’aggiudicazione

17 Giugno 2020

La stazione appaltante deve comunicare anche l'atto interno con cui si acclara l'efficacia (ex tunc) dell'aggiudicazione a seguito dell'avvenuto accertamento della regolarità dei documenti acquisiti, al fine di rendere inoppugnabile l'aggiudicazione?

La stazione appaltante deve comunicare anche l'atto interno con cui si acclara l'efficacia (ex tunc) dell'aggiudicazione a seguito dell'avvenuto accertamento della regolarità dei documenti acquisiti, al fine di rendere inoppugnabile l'aggiudicazione?

L'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 ha del tutto eliminato la tradizionale categoria della “aggiudicazione provvisoria”, ma distingue solo tra la “proposta di aggiudicazione”, che è quella adottata dal seggio di gara (art. 32, comma 5) e che non costituisce provvedimento impugnabile, e la “aggiudicazione” tout court che è il provvedimento conclusivo e immediatamente lesivo. In tale sistematica, la verifica dei requisiti di partecipazione è dunque una mera condizione di efficacia dell'aggiudicazione e non di validità in quanto attiene, sotto il profilo procedimentale, alla “fase integrativa dell'efficacia” di un provvedimento esistente ed immediatamente lesivo quale, appunto, l'aggiudicazione. Invero, il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la Stazione Appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario.

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza, la verifica ex art. 33 d.lgs. n. 50/2016 non può essere utilizzata strumentalmente per riaprire i termini per impugnare l'aggiudicazione definitiva. Una volta esaurita la procedura di gara, ciò che ad essa segue, vale a dire il controllo sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, ove già non assoggettati a controllo, è fase successiva alle operazioni di gara, che non riguarda tutti i concorrenti ma unicamente i migliori due offerenti ed integra l'efficacia dell'aggiudicazione stessa ai soli fini della stipulazione del contratto. Il concorrente che intende contestare l'esito a lui sfavorevole della selezione delle offerte ha, dunque, l'onere di impugnare tempestivamente il provvedimento di aggiudicazione, in quanto esso cristallizza il risultato scaturente dalla comparazione delle offerte.

Pertanto, allorquando l'aggiudicazione definitiva dell'appalto è divenuta inoppugnabile, la società non aggiudicataria non ha più alcun interesse a contestare la successiva fase di verifica dei prescritti requisiti, che attiene soltanto alla “efficacia” – non già alla legittimità, e dunque alla validità – della disposta aggiudicazione (così l'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016), in vista della stipulazione del contratto. In particolare, la mancata impugnazione dell'aggiudicazione definitiva preclude al giudice di dichiarare l'inefficacia del contratto, che può essere disposta – ex artt. 121 e 122 c.p.a. – soltanto all'esito dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva medesima.