Sul ne bis in idem per l'imputato già condannato per gli stessi fatti a sanzione tributaria di carattere sostanzialmente penale
17 Giugno 2020
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 114 dello scorso 12 giugno, con riferimento all'applicabilità o meno della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di un imputato già condannato per gli stessi fatti a sanzione amministrativa (nella specie, tributaria) di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e all'art. 50 CDFUE.
Il Tribunale di Rovigo, su sollecitazione dell'imputato (del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 per aver omesso il versamento dell'IVA in qualità di imprenditore) , sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p, «nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei relativi Protocolli».
Il giudice a quo, premesso che il suddetto articolo 649 è già stato oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale, ripercorre la giurisprudenza europea sviluppatasi sul principio del ne bis in idem.
Interviene in giudizio, così, il Presidente del Consiglio dei Ministri denunciando infondatezza e inammissibilità delle suddette questioni, sostenendo che sarebbe erronea la valutazione del giudice a quo circa la non complementarietà degli scopi perseguiti dalle sanzioni amministrativa e penale, alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 si pone in rapporto di «progressione illecita» con la fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, recante la «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662». |