Diritto di non sottoscrivere il contratto in caso di inerzia dell’Amministrazione: applicazione dei principi di buona fede e correttezza

19 Giugno 2020

Nei casi di inerzia dell'Amministrazione nell'effettuare le verifiche sui requisiti, l'applicazione dei principi generali di buona fede e correttezza e di leale collaborazione tra pubblica Amministrazione e privati, esclude che l'aggiudicatario di un bene demaniale rimanga vincolato alla propria offerta sine die senza potersi rifiutare di sottoscrivere il contratto.

Il caso. Al termine di una gara per l'acquisto di un immobile demaniale, la società aggiudicataria comunicava all'Agenzia del Demanio di non voler sottoscrivere il contratto, chiedendo la contestuale restituzione della somma versata a titolo di acconto, in quanto non era stato possibile stipulare il relativo contratto entro il termine previamente fissato dalla stazione appaltante, non essendo state completate le verifiche sulla società stessa ed essendo trascorsi più di dieci mesi dall'aggiudicazione provvisoria.

A fronte della perdurante richiesta dell'Amministrazione di procedere comunque alla conclusione del contratto (sottoposto a condizione risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato superamento delle verifiche), pena la definitiva trattenuta delle somme versate a titolo di acconto, l'aggiudicataria ricorreva dinanzi al TAR.

La soluzione del TAR. Il TAR ha affermato che l'inerzia dell'Amministrazione unita al significativo lasso di tempo trascorso dall'aggiudicazione provvisoria ed al mancato rispetto del termine per concludere il contratto costituissero valido motivo per la ricorrente di recedere senza perdere le somme versate a titolo di acconto.

Tale possibilità, non solo era espressamente prevista nell'avviso d'asta, ma, soprattutto, “costituisce espressione dei principi generali di buona fede e correttezza che devono ispirare il comportamento delle parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, ai sensi dell'art. 1337 c.c., così come del principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati.”

L'applicazione di tale principio esclude che l'operatore economico aggiudicatario del bene demaniale “rimanga vincolato alla propria offerta sine die, soprattutto a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione e in assenza di circostanze oggettive del tutto particolari che possano quanto meno giustificare il ritardo.”

Infine, ad avviso del giudice amministrativo, l'esistenza del diritto della ricorrente di “recedere dal contratto” trova conferma anche dall'applicazione, in via analogica, dell'art. 32, co. 4, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che l'offerta dei concorrenti sia vincolante per un termine massimo indicato nei documenti di gara o, in assenza, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Scaduto il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicatario infatti “può liberamente scegliere di disimpegnarsi da ogni vincolo negoziale senza incorrere in alcuna sanzione. In sostanza, si è riservata all'aggiudicatario, nell'ambito delle sue autonome determinazioni imprenditoriali, la scelta se confermare la sua offerta ormai scaduta, addivenendo alla stipula, ovvero esercitare il suo diritto di recesso dalla stipula.”

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