Notificazione a mezzo PEC e deposito del ricorso al Giudice amministrativo

19 Giugno 2020

Devo provvedere alla notifica a mezzo PEC di un ricorso al TAR. La notifica è diretta a due Amministrazioni dello Stato, entrambe domiciliate ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente un solo indirizzo PEC risultante dal ReGIndE. Con lo stesso invio, pur inserendo più volte lo stesso indirizzo PEC, il messaggio viene recapitato una sola volta e il sistema restituisce una sola ricevuta di avvenuta consegna. Come ovviare a tale inconveniente?

Devo provvedere alla notifica a mezzo p.e.c. di un ricorso al T.A.R. La notifica è diretta a due Amministrazioni dello Stato, entrambe domiciliate ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente un solo indirizzo p.e.c. risultante dal ReGIndE.

Con lo stesso invio, pur inserendo più volte lo stesso indirizzo p.e.c., il messaggio viene recapitato una sola volta e il sistema restituisce una sola ricevuta di avvenuta consegna.

1) Per ovviare a tale inconveniente, riterrei opportuno procedere a due notifiche separate (e quindi a due invii), ovviamente con relative (diverse) relate di notifica, ciascuna di esse riferita ad ognuna delle due Amministrazioni cui viene trasmesso l'atto notificando. Mi sembra che questa sia l'unica soluzione prospettabile (alcuni Colleghi sostengono che sia sufficiente l'unica ricevuta restituita, in quanto trattasi di notifica digitale – differente da quella cartacea-tradizionale – tale per cui, il soggetto destinatario, pur rappresentando ex lege più soggetti, può stamparne diversi esemplari o copie; ho dubbi sull'esattezza di tale tesi). È corretta la suindicata soluzione che intenderei adottare?

2) Inoltre, mi è sorto il dubbio sulla necessità – sin dalla notifica a mezzo p.e.c. – di apporre all'interno del file per immagine relativo alla procura alle liti (che è stata conferita cartaceamente) l'attestazione di conformità oppure se, diversamente, è sufficiente la sottoscrizione digitale del medesimo file e soltanto dopo – al momento del deposito (e quindi dell'iscrizione al Registro generale) al TAR – apporvi la stessa attestazione di conformità.

3) Ove risultasse plausibile (nel quesito sub 2) la seconda ipotesi (attestazione da apporsi al momento del deposito al TAR), l'attestazione di conformità verrebbe apposta sullo stesso file .pdf contenente già la firma in formato Pades per effetto della sottoscrizione digitale apposta in sede di notifica (e quindi esso conterrebbe due firme digitali) oppure tale file occorre stamparlo cartaceamente, scansionare tale stampa in pdf immagine, inserire in questo l'attestazione di conformità ed apporvi la firma digitale?

4) Per le notifiche telematiche degli atti processuali amministrativi sono tuttora necessari l'impronta hash e il riferimento temporale? In caso affermativo, essi vanno apposti sui files .pdf della relata di notifica e della procura? Qual è il momento di tale apposizione: prima o dopo la sottoscrizione digitale degli stessi files?

Al fine di esaminare le questioni sottoposte, occorre fare riferimento (i) alle disposizioni in materia di notificazioni telematiche di cui all'art. 3-bis, l. n. 53/1994, (ii) alle regole tecnico-operative per l'attuazione del P.A.T. di cui al d.P.C.S. n. 134/2020 e (iii) all'art. 22, co. 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Anzitutto, mette conto riscontrare il primo quesito relativo alle modalità pratiche di notificazione telematica del ricorso a due (o più) Amministrazioni, ciascuna delle quali beneficiaria del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato e, pertanto, domiciliata ope legis presso il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata.

Al riguardo, è pacifico che se, da un lato, tanto il ricorso quanto la relazione di notificazione (ancorché il domicilio di notificazione sia il medesimo) debbano certamente recare l'indicazione separata di ciascuna amministrazione (e, per ognuna di esse, del relativo indirizzo p.e.c.), per contro, si possa procedere all'invio della documentazione, così predisposta, mediante un singolo messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Avvocatura (distrettuale o generale) estratto da ReGIndE, senza che sia necessario inoltrare i medesimi documenti (ricorso e procura), con relazioni di notificazioni individuali, tante volte quante siano le amministrazioni da evocare in giudizio.

Quanto alle modalità di predisposizione della procura alle liti conferita in formato cartaceo, vengono in rilievo il richiamato art. 3-bis, l. n. 53/1994, a mente del quale «quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 [i.e.: attestazione apposta nel medesimo documento informatico]», e le disposizioni di cui all'Allegato 1 al d.P.C.S. n. 134/2020. Occorrerà pertanto provvedere alla scansione della procura cartacea, asseverando la relativa copia informatica mediante l'attestazione di conformità firmata digitalmente dal difensore. Si segnala che, peraltro, in virtù del disposto di cui all'art. 8, co. 1, All. 1, d.P.C.S. n. 134/2020, l'apposizione della firma digitale del difensore funge, quando sia quest'ultimo a provvedervi, da autenticazione della sottoscrizione del dante procura.

In conclusione, la p.e.c., da indirizzare all'indirizzo dell'Avvocatura competente, dovrà contenere, in allegato, (i) il ricorso in formato digitale, (ii) la copia informatica della procura, munita di attestazione di conformità all'originale e (iii) la relazione di notificazione recante ciascuna Amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, diretta al domicilio digitale consistente nell'indirizzo p.e.c. estratto da ReGIndE. Ciascuno dei suddetti documenti dovrà recare la firma digitale del difensore in formato Pades.

Una volta eseguita la notificazione, a norma degli artt. 8 e 14, All. 1, d.P.C.S. n. 134/2020 (che ha sostituito il d.P.C.M. n. 40/2016), il difensore potrà provvedere al deposito telematico del ricorso notificato in uno con la procura asseverata. La prova della notificazione telematica dovrà essere fornita mediante deposito delle ricevute di avvenuta consegna contenenti la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata.

I documenti così formati (“nativo digitale”, per il ricorso e la relazione di notificazione a mezzo p.e.c.; copia informatica asseverata ai sensi dell'art. 22, co. 2, CAD, per la procura) non necessitano di ulteriori metadati (riferimento temporale, impronta, etc.), essendo sufficiente l'apposizione della firma digitale del difensore.

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